Il rilascio dell’immobile senza attendere scadenza del primo quadriennio
Limiti alla pretesa del proprietario: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Sono in affitto 4+4 in un immobile dal giugno 2022. Il mio proprietario di casa, con una lettera ricevuta la settimana scorsa, mi ha comunicato di voler recedere anticipatamente dal contratto di locazione senza addurre alcuna specifica motivazione. A voce, alla mia richiesta di chiarimenti in merito, mi ha successivamente spiegato che ha intenzione di vendere l’appartamento. Con la stessa lettera, in ogni caso, mi ha intimato di rilasciare l’immobile entro 3 mesi. Volevo chiedere se questa vicenda è o meno regolare. In particolare, dovrò lasciare l’abitazione entro la data indicata dal proprietario nella disdetta?
Giulia
La questione giuridica posta dalla lettrice del “Tirreno” riguarda la possibilità per l’inquilino di continuare a godere dell’immobile locato fino alla naturale scadenza del contratto, alla luce delle disposizioni della Legge n. 431/98 sulle locazioni abitative. Premesso che l’esistenza di un rapporto di locazione non pregiudica la possibilità di vendere la proprietà del bene già concesso in godimento ad un terzo, occorre infatti evidenziare le criticità della pretesa del proprietario a riottenere il possesso del bene prima del tempo. In particolare, vista la volontà manifestata dal locatore di esercitare il proprio diritto di recesso anticipato entro la prima scadenza al solo fine di riottenere il possesso dell’immobile de quo per venderne la proprietà a terzi, si precisa che questa possibilità è concessa dall’articolo 3, comma 1, della suddetta legge. La predetta norma, infatti, consente alla parte locatrice la facoltà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza “g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione”.
La motivazione di voler vendere la proprietà dell’immobile abitato dal conduttore a terzi, tuttavia, deve essere chiaramente espressa e inserita all’interno della lettera di disdetta perché il recesso possa ritenersi efficace.
Pertanto, posto che alla parte locatrice è formalmente riconosciuta la facoltà di evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza per vendere la proprietà dello stesso a terzi, si sottolinea come, in primo luogo, non potrà essere ritenuta efficace una lettera di disdetta generica o immotivata; in secondo luogo, il termine di rilascio deve comunque ritenersi coincidente con la scadenza almeno del primo quadriennio contrattuale. Nel caso di specie, il recesso comunicato dalla parte locatrice non sembra qualificato poiché non menziona nessuna delle motivazioni elencate dall’articolo 3 della L. 431/98. Ne deriva che il contratto di locazione in parola, allo stato attuale, è ancora in essere ed è potenzialmente ancora rinnovabile per altri quattro anni.
In ogni caso, sebbene la predetta ragione risponda già ampiamente ai timori espressi dalla lettrice del “Tirreno”, si sottolinea che non esiste alcuna ragione in grado di giustificare un rilascio dell’immobile ancor prima della scadenza del primo quadriennio.
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