Autovelox, ecco perché il ricorso al giudice di pace appare il più opportuno
Velocità, controlli e sanzioni: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Gradirei sapere se l’occultamento dell’auto di servizio della pattuglia in servizio è un caso di annullamento di violazione autovelox tramite autotutela o ricorso al giudice di pace o al prefetto.
B.D. Grosseto
Gli articoli dedicati alla velocità nel Codice della Strada sono il 141, che ha portata generica e contiene norme generali sui comportamenti da adottare alla guida, come l’obbligo di “adeguare la velocità alle caratteristiche della strada” o il “divieto di gareggiare in velocità”, e il 142, più specifico, che stabilisce i limiti di velocità: 130 km/h per le autostrade, 110 km/h per le strade extraurbane principali, 90 km/h per le altre strade e 50 km/h nei centri abitati.
I suddetti limiti possono essere modificati dagli enti proprietari per specifiche necessità documentate e devono essere ripristinati al cessare delle stesse. Il comma 6 del 142 prevede l’uso di apparecchiature come Autovelox e Tutor, omologate e autorizzate, che fanno piena prova a condizione che, come disposto dal comma 6-bis, “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, tramite cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi”.
Esistono quattro tipologie di superamento dei limiti: entro 10 km/h è prevista solo una sanzione pecuniaria; tra 11 e 40 km/h, si aggiunge la decurtazione di 3 punti dalla patente, 5 se la violazione avviene nei centri abitati; oltre i 41 km/h e fino a 60/km, la decurtazione è di 6 punti con sospensione della patente fino a tre mesi; oltre i 61 km/h si applica una sanzione pecuniaria elevata, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da sei mesi fino a 12.
Il comma 12 prevede inoltre la sospensione della patente fino a 18 mesi in caso di una nuova violazione entro due anni per superamenti fino a 40 km/h, mentre la revoca scatta al secondo superamento di oltre 60 km/h.
È possibile presentare ricorso contro i verbali, le cui infrazioni devono essere contestate immediatamente, salvo i casi di contestazione differita ex articolo 201-bis, valutando fattori come la natura della postazione (fissa o mobile), la corretta omologazione dell’apparecchiatura, la chiara segnalazione della postazione e, in caso di strada extraurbana particolarmente pericolosa, l’autorizzazione con decreto prefettizio.
Devono inoltre essere rispettate la distanza minima tra il segnale di limite e il rilevatore e l’eventuale rinnovo del segnale in presenza di intersezioni.
La legge 120/2010 stabilisce che il segnale di controllo deve essere posto almeno a 1 km dalla postazione su strade extraurbane. Sia la segnalazione che la postazione devono essere ben visibili, come stabilito dal comma 6-bis dell’articolo 142.
A tal proposito, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9556/23 ribadisce la nullità dei verbali emessi in assenza di tali requisiti, imponendo all’amministrazione l’onere di provare la perfetta visibilità del cartello e della pattuglia.
In presenza di una simile vizio dell’accertamento, il cittadino potrà tentare indifferentemente i vari rimedi previsti dalla normativa quali l’istanza in autotutela, il ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Tuttavia, considerato che il ricorrente dovrà provare quanto sostiene con testimonianze o prove fotografiche, probabilmente il ricorso al giudice di pace sembra essere la procedura più opportuna perché consente un’istruttoria più approfondita.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.