Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
Pubblicazioni e affissione

Matrimonio, gli obblighi delle pubblicazioni e i tempi da rispettare

Matrimonio, gli obblighi delle pubblicazioni e i tempi da rispettare

Una coppia tra Chiesa e Comune: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





Gentile redazione, mi sposerò a fine settembre. Con il mio futuro sposo abbiamo pensato di sposarci in chiesa. Dunque, finito il corso pre-matrimoniale con il nostro parroco e apprese tutte le nozioni a livello spirituale, dovrei provvedere a comunicare con il Comune per ottenere le pubblicazioni. Chiaramente prima di scrivervi ho letto tutte le nozioni possibili in diritto su Internet, ma non ho ben capito cosa devo fare. Soprattutto non ho capito se dovevo pubblicare il matrimonio sei mesi prima. Se così fosse non ci possiamo più sposare? Insomma, quali sono gli obblighi che devo mantenere per fare sia le pubblicazioni in chiesa e al Comune nonché l’affissione alla casa comunale dei nostri nomi?
Grazie per la gentile risposta.
Federica


Nel nostro ordinamento, il matrimonio concordatario trae origine dalle disposizioni contenute nel Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, stipulato con i Patti Lateranensi del 1929 e successivamente modificato dall’Accordo di Villa Madama del 1984. A seguito di tali intese, il matrimonio celebrato secondo il rito canonico può acquistare efficacia civile mediante la sua trascrizione nei registri dello stato civile.

Affinché il matrimonio produca effetti civili, i futuri sposi sono tenuti a rispettare alcuni adempimenti procedurali. In primo luogo, la celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalle pubblicazioni, che consistono nell’affissione di un avviso contenente le generalità dei nubendi presso la casa comunale. Se la celebrazione avviene secondo il rito religioso, la Chiesa può provvedere anche alla pubblicazione nella parrocchia di appartenenza, ma si tratta di un atto interno al diritto canonico e distinto da quello civile.

Il nostro Codice civile, all’art. 93, dispone che: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile”.

Lo scopo principale della pubblicazione è quello di rendere pubblica l’intenzione di contrarre matrimonio, così che chiunque vi abbia interesse possa eventualmente fare opposizione, nel caso in cui esistano impedimenti legali alla celebrazione.

Ai sensi dell’art. 99 c.c.: “Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.

Pertanto, dopo la richiesta di pubblicazione, l’Ufficiale dello stato civile verifica se i nubendi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, accertando l’assenza di impedimenti dirimenti. Tra questi impedimenti, elencati agli articoli 84 e seguenti del Codice civile, rientrano: l’età minima per contrarre matrimonio (art. 84), l’interdizione per infermità di mente (art. 85), la mancanza di libertà di stato (art. 86), vincoli di parentela, affinità o adozione (art. 87), l’aver commesso un delitto in determinate circostanze (art. 88), il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89).

L’art. 100 c.c. prevede che, per gravi motivi, il Tribunale possa autorizzare la riduzione o l’omissione delle pubblicazioni, nei casi in cui sussistano ragioni particolari e urgenti, diverse dai suddetti impedimenti.

Un caso eccezionale è disciplinato dall’art. 101 c.c., il quale consente all’Ufficiale di stato civile di celebrare il matrimonio senza pubblicazioni quando uno dei due nubendi si trovi in imminente pericolo di vita, purché ricorrano determinate condizioni.

Una volta completate tutte le formalità previste, le pubblicazioni vengono affisse per almeno otto giorni consecutivi presso i Comuni di residenza dei futuri sposi. Esse sono inoltre consultabili tramite l'Albo Pretorio online, ovvero lo spazio digitale in cui gli enti pubblici rendono accessibili atti e provvedimenti, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità amministrativa.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Primo piano
L'indagine

Assalto al portavalori, al setaccio gli spostamenti Toscana-Sardegna: un medico faccia a faccia con i banditi che scappano con la sua auto

di Martina Trivigno
Sani e Belli