Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
La successione

La figlia può restare nell’appartamento concesso alla madre morta

La figlia può restare nell’appartamento concesso alla madre morta

L’invito al rilascio è illegittimo: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

3 MINUTI DI LETTURA





Dal 2010 abito in un appartamento che era stato locato a mia mamma da parte del Comune e che, dopo che mia mamma è mancata nel 2016, è sempre rimasto nel mio possesso. Di recente, il Comune mi ha inviato una lettera dove dice che devo rilasciare l’immobile, senza altra precedente disdetta, dicendo che io sarei un occupante senza titolo perché il contratto sarebbe cessato col decesso di mia mamma. Nel contratto però era prevista la mia presenza. E poi il Comune dice di aver inviato una disdetta nel 2014. Ho diritto a rimanere in casa giacché vi abito con la mia famiglia ormai da oltre 15 anni?
O.R.


Gli immobili che sono ricompresi nei piani di edilizia residenziale pubblica possono essere offerti in godimento ai cittadini, mediane atti amministrativi della pubblica amministrazione oppure mediante contratti di locazione di diritto privato.

In questo secondo caso, la disciplina che assiste il contratto di locazione è quella dettata dal Codice civile e dalle leggi speciali, e la disciplina che si applica in caso di contenziosi con la pubblica amministrazione è quella dettata per quanto riguarda il processo civile: sul punto, sono recenti le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che affidano al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la cognizione delle controversie introdotte da coloro che contestano il diritto della pubblica amministrazione di azionare il rilascio di un immobile offerto in locazione mediante atti discrezionali e non mediante le ordinarie procedure di sfratto (cfr. SS.UU. 34502/2024 e SS.UU. 15013/2021).

Dunque, se è pacifico che competente a conoscere le vicende che riguardano il contratto di locazione è il giudice ordinario (anche quando si tratta di rapporto locatizio tra una parte privata e la pubblica amministrazione), è altrettanto naturale rintracciare le regole che disciplinano le sorti di un contratto nel codice di rito e nelle sue leggi speciali.

Nel caso del quesito, allora, vengono alla mente l’art. 6, comma 1, l. 392/1978 e l’art. 1597 c.c.: la prima norma, espressamente disciplina la successione nel contratto di locazione di immobile ad uso abitativo e prevede che “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”; la seconda norma, altrettanto espressamente prevede che “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata. (…) Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto”.

In forza delle predette disposizioni normative, il provvedimento inviato dal Comune al conduttore e contenente l’invito a rilasciare l’immobile locato libero da cose o persone entro un tempo stabilito deve dirsi illegittimo ed annullabile per diverse ragioni: (a) perché il figlio convivente dell’originario conduttore non può essere qualificato come un occupante senza titolo dell’immobile, ma si tratta di un legittimo possessore del bene in forza della successione nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 392/1978; (b) perché il provvedimento di rilascio, non è stato preceduto da una disdetta formale notificata al conduttore nel termini di preavviso indicati in contratto; (c) perché l’eventuale disdetta risalente ad un decennio precedente, e mai eseguita in termini congrui, rappresenta una chiara volontà del Comune di rinnovare il contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c.; infine (d) perché una siffatta esecuzione del contratto di locazione del 2010 implica una rinnovazione tacita dello stesso, alle medesime condizioni originariamente pattuite dalle parti, ivi compresa la durata della locazione.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Primo piano
L'indagine

Assalto al portavalori, al setaccio gli spostamenti Toscana-Sardegna: un medico faccia a faccia con i banditi che scappano con la sua auto

di Martina Trivigno
Sani e Belli