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Obbligo di comunicazione

Il ricorso al giudice di pace “congela” l’invio dei dati del conducente dell’auto?

Il ricorso al giudice di pace
“congela” l’invio dei dati
del conducente dell’auto?

La contestazione di una multa: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Buongiorno, tempo fa ho ricevuto una multa per eccesso di velocità secondo me ingiusta. Siccome prima della pensione ero dirigente Inps, ho fatto ricorso al giudice di pace. Nel mentre mi è arrivata un’altra multa, ben più salata, perché non ho comunicato i dati di chi ha fatto l’infrazione. Ma secondo me non c’è nessuna infrazione e comunque ancora il giudice non ha deciso. E poi mi chiedo, se avessi inviato la dichiarazione di chi aveva commesso l’infrazione non avrei nei fatti ammesso di avere torto? Non è più giusto aspettare prima la sentenza del giudice?
A.S. da San Miniato


La sottrazione dei punti dalla patente è una sanzione accessoria all’infrazione principale, applicata in determinati casi previsti dal Codice della strada. La decurtazione è graduata in base alla gravità della violazione e varia da 1 a 10 punti. Le infrazioni più comuni e le relative penalizzazioni includono: mancato rispetto della segnaletica (2 punti), superamento del limite di velocità oltre 10 km/h e fino a 40 km/h (3 punti), guida contromano e sosta in posti riservati a invalidi (4 punti), uso del cellulare alla guida, sorpasso vietato, mancato rispetto della precedenza, guida con tasso alcolemico fino a 0,5 g/l (5 punti), superamento del limite di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h, passaggio col semaforo rosso e mancato rispetto dello stop (6 punti), mancato uso degli occhiali prescritti (8 punti), inversione di marcia in autostrada, superamento del limite oltre 60 km/h e guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l (10 punti).

Se l’infrazione non viene contestata immediatamente dagli agenti, il proprietario del veicolo riceve una notifica in cui viene richiesto di comunicare i dati del conducente per applicare la decurtazione dei punti. L’obbligo di comunicazione è regolato dall’art. 126 bis del Codice della strada, e prevede due fasi distinte. La prima fase riguarda l’obbligo del proprietario del veicolo di fornire i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa, pena una sanzione amministrativa. La seconda fase riguarda l’effettiva decurtazione dei punti, che avviene solo dopo l’eventuale definizione del procedimento di ricorso. Se il ricorso viene accolto, la decurtazione non viene applicata; in caso contrario, i punti vengono sottratti all’intestatario della patente indicata.

Tuttavia, esistono due diverse interpretazioni giuridiche in merito all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Secondo una prima corrente di pensiero, la mancata comunicazione rappresenta una violazione autonoma e la sanzione scatta in modo automatico allo scadere dei 60 giorni, a meno che il proprietario del veicolo non dimostri un giustificato motivo (ad esempio, il furto dell’auto). Secondo un’altra interpretazione, invece, il termine di 60 giorni per comunicare i dati dovrebbe decorrere dalla conclusione dell’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario sulla multa principale. Questa seconda tesi è quella maggiormente sostenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 24012/22, n. 3022/24 e n. 26553/24).

Nonostante ciò, gli enti accertatori tendono ad adottare la prima interpretazione, basandosi su circolari ministeriali che qualificano la mancata comunicazione come un'infrazione autonoma. Tuttavia, è importante ricordare che le circolari ministeriali non hanno forza di legge, ma rappresentano solo direttive interne per le amministrazioni pubbliche.

Stabilire quale delle due interpretazioni sia corretta è complesso, ma la tesi che subordina la comunicazione dei dati alla definizione del procedimento principale appare la più coerente con i principi generali del diritto. Tuttavia, poiché il giudice decide in base al proprio libero convincimento e considerando che una delle parti in causa è sempre la pubblica amministrazione, nel dubbio è consigliabile comunicare comunque i dati del conducente. Se il ricorso viene accolto, la comunicazione non avrà alcuna conseguenza negativa.

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