Zenith Prato, tesseramento irregolare: partita persa contro il Cittadella
I pratesi non avrebbero potuto schierare Samuele Tempestini
PRATO. La Zenith Prato dopo la bella vittoria contro il Progresso fuori casa per 2-0 che ha portato la squadra a 29 punti e fuori dalla zona playout si vede togliere 3 punti dopo che il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Cittadella Vis Modena sul tesseramento di Samuele Tempestini.
Questa la sentenza: «Il Giudice Sportivo letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Cittadella Vis Modena con il quale si richiede che venga inflitta alla Zenith Prato la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’articolo 10 del codice di giustizia sportiva per avere, secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Samuele Tempestini, presente in distinta con il numero 2 ed effettivamente impiegato dal 30° del secondo tempo fino al termine della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi per totale assenza di un regolare rapporto di tesseramento presso la suddetta società; lette le memorie inviate dalla Zenith Prato con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante, si afferma il regolare tesseramento del calciatore Samuele Tempestini e intervenuto nella fase iniziale della stagione sportiva 2024-25 e, tuttavia, per non meglio precisate “peculiarità della materia in esame” chiede di sospendere il presente procedimento e di rimettere gli atti alla sezione tesseramenti, affinché si pronunci sulla validità del tesseramento di cui è causa. Visto la dichiarazione del 14 febbraio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto giudice sportivo, dall’Ufficio tesseramento del Dipartimento interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che rispetto al tesseramento del calciatore Samuele Tempestini la società Zenith Prato: in data 10 dicembre 2024 ha firmato elettronicamente la pratica, allegando 2 contratti, uno con scadenza 2025, l’altro con scadenza 2026, che il sistema non ha ratificato; in ragione del descritto errore, che l’ufficio tesseramenti ha tempestivamente segnalato, acquisiva contezza che il suddetto tesseramento era privo del visto di esecutività; solo in data 13 febbraio 2025, vale a dire successivamente alla disputa della gara in epigrafe, la società ha inviato una pec con il contratto corretto del calciatore (scadenza 2025). Visto che la summenzionata dichiarazione del 14 febbraio 2025 inoltrata dall’ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti si conclude affermando perentoriamente che in virtù di quanto precede il calciatore Samuele Tempestini non risulta tesserato per la società Zenith Prato».
Così il giudice sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere alla Zenith Prato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ribaltando il risultato del campo (la partita era finita 3-0 per i pratesi). La perdita di tre punti in classifica potrebbe far aprire una voragine perché Tempestini ha giocato 14 partite prima del ricorso e adesso la Zenith Prato rischia la perdita di 14 punti (un punto per ogni gara giocata). In questo caso dovrebbe essere la procura federale ad aprire un inchiesta e a decidere l’eventuale penalizzazione per le partite giocate da Tempestini. Molto probabilmente l’eventuale handicap verrà scontato nel prossimo campionato. Dalla Zenith nessuna dichiarazione.