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Il ricorso accolto

Pistoia, annullate undici multe dell’autovelox di Pontenuovo: la decisione del giudice di pace

Pistoia, annullate undici multe dell’autovelox di Pontenuovo: la decisione del giudice di pace

Le sanzioni sono state cancellate a causa della mancata omologazione dell’apparecchio e non per la famigerata ordinanza “fantasma” di istituzione del limite di velocità

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PISTOIA. Annullate dal giudice di pace undici multe per eccesso di velocità contestate a quattro automobilisti di Pistoia transitati davanti all’ormai famigerato autovelox di Pontenuovo, sulla via Montalese, superando il limite di velocità. Le sanzioni sono state annullate non per via dell’ordinanza tutt’ora introvabile che una dozzina di anni fa avrebbe dovuto istituire il limite di 40 all’ora, bensì per la questione della mancata omologazione della maggior parte delle apparecchiature del genere presenti ad oggi sul territorio italiano. Carenza normativa a cui il ministero sta cercando di porre rimedio con un decreto sull’omologazione d’ufficio.

Fatto sta che, intanto, i quattro automobilisti in questione hanno vinto il ricorso presentato per loro conto dalla Confconsumatori, a cui si erano rivolti. A darne notizia è proprio l’associazione.

«I nostri avvocati – dichiara il vicepresidente della Confconsumatori Toscana Marco Migliorati – hanno assistito quattro automobilisti che si erano visti recapitare 25 verbali. Per undici, era ancora possibile ricorrere al giudice di pace, per altri al prefetto e per alcuni, i termini erano purtroppo scaduti».

Le 11 multe riguardavano tutte la violazione dei limiti di velocità accertata con l’autovelox di Pontenuovo, per un totale di circa 1.200 euro.

«I motivi di ricorso che i nostri legali avevano proposto al giudice erano molteplici – continua Migliorati – e riguardavano anche l’insussistenza della ordinanza comunale istitutiva del limite di velocità di cui tanto si parla. Il giudice di pace, però, non ha ritenuto nemmeno di affrontare tale aspetto, fermandosi molto prima ed accertando che l’autovelox non era nemmeno omologato».

«Come associazione, speravamo che il giudice affrontasse anche la questione dell’inesistenza dell’ordinanza che ha istituito il limite di 40 chilometri orari su quel tratto di strada – conclude Migliorati – per creare un precedente importante contro il Comune. Tuttavia, non si deve minimizzare l’annullamento delle multe disposto dal giudice per l’omessa omologazione, in quanto questa ennesima sentenza dimostra quanto siano illegittime le multe elevate da quell’autovelox e quanti motivi ci siano per spingere il sindaco ad annullarle tutte, anche per coloro che non hanno ricorso al giudice o che hanno già pagato».

La posizione della Confconsumatori è infatti chiara sul punto: l’associazione ritiene che ci siano tutti i presupposti per poter annullare in via di autotutela tutte le sanzioni, restituendo i punti tolti dalle patenti di guida e soprattutto restituendo ai cittadini il denaro pagato.

Tornando alla questione dell’illegalità degli autovelox non omologati, questa è basata sull’articolo 142, comma 6, del codice della strada, che prevede in pratica che il termine “omologazione” non equivalga a quello di “approvazione” introdotto dal decreto 282 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, che poi non è stato seguito dai necessari decreti attuativi.

Fatto sta che il CdS prevede che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».

Dunque, secondo il codice della strada, i dispositivi devono essere “omologati” e non semplicemente “approvati”.

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