Il Tirreno

La sentenza

Tar ancora tu, bocciati i ricorsi anti discarica

Tar ancora tu, bocciati i ricorsi anti discarica

Nuovo flop dopo la battaglia legale persa sul rigassificatore, il Comune aveva provato a fermare il piano di Rinascenza. Ma il sindaco: «Le nostre contestazioni non sono state smontate»

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PIOMBINO.  Il primo ricorso in parte ritenuto infondato e in parte respinto. Il secondo ricorso respinto integralmente. Spese compensate, vista la complessità della vicenda. Insomma, si è conclusa (almeno in primo grado) con un doppio flop la battaglia legale intrapresa dall’amministrazione Ferrari per bloccare il piano industriale di Rinascenza Toscana e la modifica alla procedura di Via con la quale è stato rimosso il vincolo del conferimento nella discarica di Ischia di Crociano ai soli rifiuti siderurgici prodotti in loco.

I giudici della sezione seconda del Tribunale amministrativo della Toscana hanno bocciato i due ricorsi principali e i rispettivi ricorsi per motivi aggiunti, riuniti in un unico procedimento, con la sentenza pubblicata nella giornata di ieri sul portale della giustizia amministrativa. Come nel caso del rigassificatore di Piombino due importanti casi politici finiscono per essere sviscerati in un’aula di tribunale in seguito ai ricorsi presentati dall’amministrazione comunale. E come per il terminal gas il Comune si infrange contro lo scoglio del Tar fiorentino.

Vedremo se, questa volta, il procedimento avrà un seguito davanti al Consiglio di Stato (per il rigassificatore l’amministrazione decise di non impugnare la sentenza).

La battaglia legale

Il pronunciamento, particolarmente atteso visto il volume dello scontro politico degli ultimi anni, ha a che fare con la gestione delle aree della discarica ex Rimateria ed ex Lucchini, rilevate prima con un affitto di ramo d’azienda e poi con un passaggio definitivo dal nuovo gestore Rinascenza Toscana.

Il Comune di Piombino ha presentato due ricorsi distinti. Con il primo l’ente locale aveva chiesto l’annullamento della concessione demaniale rilasciata a suo tempo dall’Agenzia del Demanio al nuovo gestore Rinascenza Toscana e, a cascata, di tutti i provvedimenti connessi a quell’atto, compresa la richiesta di modificare la tipologia dei rifiuti conferiti (non più limitata al conferimento dei cumuli e degli scarti dell’attività siderurgica) fino agli atti con i quali si escludeva dalla gestione la discarica Li53. Con il secondo ricorso, contro la Regione Toscana, lo stesso Comune ha impugnato il parere del settore Via-Vas dell’ente fiorentino, con il quale si dava il via libera alla modifica delle due prescrizioni previste nel procedimento di Via ereditato da Rimateria, relative alla tipologia dei rifiuti da conferire in discarica (non più solo legati all’attività siderurgica locale con apertura anche agli organici seppur a contenuto impatto odorigeno).

La decisione dei giudici

La sentenza del Tar di Firenze si articola in tredici pagine dense di contenuti, una sorta di linea rossa da seguire per ricapitolare la vicenda delle discariche, a partire della gestione di Rimateria, al fallimento della società e all’avvento del nuovo gestore Rinascenza Toscana che, di fatto, ha ripreso e aggiornato il progetto industriale portato avanti a suo tempo dall’azienda a partecipazione pubblica fallita nel 2021. I giudici hanno risposto puntualmente alle censure avanzate dall’amministrazione comunale. Ecco alcuni dettagli. I giudici amministrativi ritengono la concessione impugnata dal Comune come un «atto meramente consequenziale» rispetto all’omologa della proposta del concordato fallimentare presentata a suo tempo da Rinascenza, in cui erano contemplate sia l’ampliamento del range dei rifiuti conferibili, sia la scissione delle aree ex Rimateria ed ex Lucchini dalla Li53. Il Comune, in quell’occasione, non si oppose alla proposta di concordato. E per questo i giudici del Tar ritengono evidente «che tali elementi non potranno essere contestati in questo tribunale». Insomma per il Tar, il Comune doveva muoversi prima. Quindi? Ricorso introduttivo inammissibile. Gli stessi giudici hanno invece ritenuto infondato il ricorso con riferimento alla doglianza relativa al mancato richiamo esplicito al Prg comunale nell’atto con cui viene assegnata la concessione.

Infondati, sempre secondo i giudici, anche il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti contro il parere del settore Vas - Via sulla richiesta di modifica delle prescrizioni sulla tipologia dei rifiuti da conferire . Il Comune, di fatto, sosteneva l’insussistenza dei presupposti per attivare le modifiche alla procedura di Via regionale. Per i giudici invece la Regione ha avuto la possibilità di modificare le prescrizioni, dal momento che le stesse sono divenute «oggettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere gestionale». Palo. Dunque. Anzi doppio palo. E adesso? «Il Comune di Piombino – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – si riserva ogni ulteriore approfondimento in merito ai contenuti delle sentenze e alle possibili iniziative da intraprendere, nel rispetto del mandato ricevuto e a tutela dell’interesse della comunità».

Il sindaco Ferrari

La sentenza del Tar non viene vissuta come una débâcle dal sindaco Ferrari. «Le pronunce – commenta – non sembrano orientate a censurare nel merito l’azione del Comune, né a smontarne le contestazioni. L’impressione è piuttosto quella di una volontà di salvaguardare, nei limiti possibili, gli atti impugnati, in particolare con riferimento alla modifica della Via». 

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