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Il diritto di usufrutto

Non riconosciuti i lavori di ristrutturazione eseguiti dall’usufruttuario

Non riconosciuti i lavori di ristrutturazione eseguiti dall’usufruttuario

La legittimità del rimborso richiesto: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

21 ottobre 2024
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Gentile redazione, sono Vittorio da Pisa vorrei esporre il mio problema. Dieci anni fa, dopo una separazione, mi sono trovato fuori casa senza fissa dimora e un mio amico mi concedeva un suo vecchio casolare in campagna in usufrutto. Rovistando fra i mobili del casolare ritrovavo una vecchia foto del 1860 in cui era uno splendore! Visto lo stato di degrado e visto che conoscevo un po’ il mestiere, ho deciso di ristrutturare pian piano l’intero casolare. Ho fatto anche interventi importanti come sostituire le travi, il ripristino dei muri interni e dell’intero solaio. Chiaramente mi sono dedicato anima e corpo a questo progetto e nonostante questo allo scadere del contratto di usufrutto io restituivo l’intero casolare e dunque chiedevo di essere pagato per i lavori effettuati, almeno in parte, ma ovviamente il mio “amico” si rifiutava. Anzi diceva che non avevo fatto nulla di quanto non avrei dovuto fare in forza dell’usufrutto. Ma è legittimo pretendere che mi rimborsi dei lavori effettuati?

Il diritto di usufrutto nel nostro ordinamento è disciplinato all’art. 981 del Codice civile e dispone che: “L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”. L’usufrutto, dunque, è un diritto reale di godimento che attribuisce, ad un soggetto detto usufruttuario, il diritto di godere e di utilizzare un bene uti dominus utilizzandolo per il proprio vantaggio, limitato solamente dal non poterne trasferire la proprietà principale e dal rispettare la destinazione economica voluta dal proprietario. Inoltre, tale diritto comporta per il titolare la facoltà di trarre dalla cosa oggetto del diritto in analisi, tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, con l'obbligo di non mutarne la destinazione. In particolare, nel godimento della cosa, l’usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 c.c., occupandosi altresì di custodire, amministrare e apportare le relative manutenzioni ordinarie al bene supportando le spese connesse.

Il combinato disposto degli artt. 1005 e 1006 c.c. impone al nudo proprietario di incaricarsi delle spese rientranti tra quelle di straordinaria amministrazione e, nel caso quest’ultimo ritardi o non esegua le riparazioni, legittima l’usufruttuario a provvedervi personalmente a proprie spese e a pretenderne il rimborso delle spese effettuate, senza alcun interesse. Quindi, nel caso abbia eseguito lavori di straordinaria amministrazione, l’usufruttuario ha diritto ad essere indennizzato.

La disciplina è contenuta nell’art. 985, commi 1 e 2 del c.c., e così prevede: “L'usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti”.

Il successivo art. 986 c.c. rubricato “addizioni” prevede, altresì, che l’usufruttuario possa eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha il diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto se ciò può essere eseguito senza danneggiamento del bene, salvo ovviamente che il nudo proprietario preferisca a sua discrezione trattenere le addizioni. Solo in questo caso l’usufruttuario ha diritto a pretendere la restituzione delle somme a titolo di indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Nel caso in cui, invece, le addizioni non possono separarsi senza danneggiare la cosa e costituiscono un miglioramento del bene si applicano le disposizioni relativi ai miglioramenti ai sensi dell’art. 985 c.c.

In conclusione, se l'usufruttuario esegue opere straordinarie o migliorie al bene, egli ha diritto a ottenere un indennizzo o un rimborso delle spese, garantendo così un equilibrio tra il godimento del bene e la tutela del valore della proprietà.

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