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Musica ad alto volume, tra produzione e proprietà i diritti sono in conflitto

Musica ad alto volume, tra produzione e proprietà i diritti sono in conflitto

Ecco cosa prevede il Codice civile: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbíteris

21 ottobre 2024
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Buongiorno, sono Davide e sono disperato! Abito in una bella zona della Toscana, vicino al mare. La mia calma è stata interrotta dalla costruzione di un locale notturno che ogni sera organizza serate musicali fino alle 4 del mattino. Non riesco più a dormire e quindi nemmeno più a lavorare. Ho chiesto al proprietario di limitare le serate o quanto meno di abbassare la musica. Ma non c’è stato verso perché dice che ha fatto tanti investimenti e che non posso impedirgli di lavorare. Ho fatto eseguire anche una relazione dal perito del suono e ha rilevato che la musica è superiore rispetto ai livelli consentiti. Come posso tutelarmi?
Saluti, Davide


Vedersi limitato il diritto al godimento del proprio bene è sempre una situazione spiacevole, ancora di più quando ad essere impedito è il diritto al riposo e alla tranquilla vita domestica. Ci sono dei casi, tuttavia, in cui questi ultimi diritti devono essere contemperati con quelli di altri soggetti. In particolare, nel caso in questione, i diritti che si trovano fra loro in conflitto sono quello alla produzione e quello alla proprietà. A disciplinare detta situazione ci ha pensato il legislatore con l’art. 844 del Codice civile che così dispone: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Il divieto di immissioni stabilito nell’articolo summenzionato ha la funzione sia di tutelare il proprietario del fondo che le subisce e sia di tutelarlo nel suo diritto di salute. Pertanto qualora le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità, egli potrà agire sicuramente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 del c.c. Quest’ultima norma disciplina che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Ebbene, quando le immissioni provocano la lesione del diritto alla salute e al tranquillo svolgimento della vita domestica all’interno di una casa di abitazione, anche la giurisprudenza di merito ha sancito “l’applicabilità della norma de qua senza il vincolo del contemperamento delle esigenze della produzione” (Cass. civ. sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10186).

Le immissioni rumorose provenienti dal fondo limitrofo, se superano la soglia della normale tollerabilità, impediscono al proprietario di godere nel modo più pieno e più pacifico della propria casa ed incidono negativamente sulla sua libertà di svolgere la vita domestica. La tutela di questo interesse dev’essere inteso non solo con la tutela del profilo obbiettivo della proprietà, ma anche dal presupposto che il godimento del bene implica, necessariamente il rapporto tra la persona e la cosa. Per tali ragioni, il proprietario che subisce ingenti immissioni sonore è tutelato dall’ordinamento nel combinato disposto degli artt. 844 e 2043 del c.c. Il primo ha funzione inibitoria, di natura reale, con l’unica finalità di far accertare e dichiarare l’illegittima attività proveniente dal fondo vicino e di ottenere le modiche strutturali del bene, oltre a far ottenere la cessazione dell’attività. Mentre la seconda è intesa a far ottenere il ristoro del pregiudizio subito.

Il nostro ordinamento, in sostanza, bilancia il diritto di proprietà con le esigenze produttive, stabilendo che le immissioni di rumori, fumo, calore o altre propagazioni non devono eccedere la normale tollerabilità, valutata in base alla condizione dei luoghi. Questa norma non tutela solo la proprietà, ma anche il diritto alla salute del proprietario che subisce le immissioni. In caso di superamento della soglia di tollerabilità, infatti, l’interessato può agire ex art. 2043 c.c., chiedendo sia la cessazione delle immissioni che il risarcimento del danno subìto, quantificato anche in via equitativa.

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