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La riscossione coattiva

Il fulmine a ciel sereno del preavviso d’iscrizione di fermo amministrativo

Il fulmine a ciel sereno del preavviso d’iscrizione di fermo amministrativo

Quando è possibile fare opposizione: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

21 ottobre 2024
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Ho ricevuto un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo che utilizza mia figlia. Non so che cosa sia né da dove provenga, dato che ho sempre pagato tutte le tasse che ho ricevuto entro la scadenza e non ho mai ricevuto nessuna messa in mora.
Enrico da Pappiana


Grazie alla normativa contenuta nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come articolato all’esito del recepimento della normativa precedente (legge n. 142 dell’8 giugno 1990) e grazie alle specifiche disposizioni di leggi speciali, è consentito agli enti locali e ad alcune società ricomprese nel novero di cui all’art. 86 del Dpr n. 602/73, riscuotere imposte e crediti di diversa natura. Pertanto, ben può capitare che il cittadino venga raggiunto da alcuni atti, come l’ingiunzione fiscale o il tanto temuto “fermo amministrativo di beni mobili registrati”.

La procedura prevista per la riscossione coattiva delle imposte o degli altri crediti emessi dai suddetti enti o da società ad essi partecipate, tuttavia, deve sottostare a determinate regole poste a garanzia del cittadino/contribuente e ispirate ai principi generali del processo. Fra tutte si ricorda la regola secondo cui il contribuente deve essere posto a conoscenza, nei termini previsti dalla legge, di tutti gli atti che racchiudono una richiesta di pagamento o la relativa sanzione.

Se non si perfeziona regolarmente la notificazione del verbale di contravvenzione o della singola imposta contenente il giustificativo della somma richiesta in pagamento e il relativo ammontare, nonché il termine entro il quale provvedere al pagamento, potrà dunque essere richiesto l’annullamento dell’eventuale sanzione, nonché degli atti che la precedono.

Ebbene, il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati non contiene esso stesso la comunicazione di intervenuta iscrizione, ma è l’atto ad esso prodromico contenente il “preavviso di esecuzione forzata o, comunque, una misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo”.

È, infatti, l’atto con cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione comunica al debitore che se non provvederà nel termine – a seconda dei casi – di 30 o di 60 giorni al pagamento dell’importo dedotto nel documento, si procederà all’iscrizione di fermo amministrativo sul bene mobile registrato di cui è proprietario (auto, motoveicolo, ecc.) presso il competente Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di mancato pagamento entro i suddetti termini e salvo il ricorrere determinate circostanze, il bene identificato nel preavviso sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità, ossia sarà suscettibile di sequestro dalla forza pubblica, se fosse visto circolare successivamente al decorso del termine indicato nel preavviso stesso.

Ebbene, qualora il cittadino si vedesse notificato solo il suddetto preavviso, senza la preventiva ricezione degli atti ad esso prodromici, sarà per lui possibile proporre opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria o all’autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente, a seconda della natura del credito richiesto in pagamento, anche se lo stesso anticipa soltanto l’esecuzione.

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