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Partite Iva, sanatoria con flat tax per chi aderisce al concordato

di Leonardo Monselesan
Partite Iva, sanatoria con flat tax per chi aderisce al concordato

Introdotto un ravvedimento speciale sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2022 per imprese e lavoratori autonomi: aliquota in base agli indici di affidabilità

08 ottobre 2024
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Con gli emendamenti del decreto Omnibus è arrivata anche la possibilità, per le partite Iva che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e che aderiranno al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre), di sanare, a costi molto contenuti, eventuali mancati versamenti delle imposte sul reddito e dell’Irap risalenti al quinquennio 2018-2022. In base agli Isa verrà così determinata la percentuale del reddito d’impresa o da lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità che andrà a costituire la base imponibile su cui sarà calcolata l’imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali.

Per i soggetti con Isa pari a 10 la base imponibile sarà quindi il 5% dei redditi già dichiarati, per quelli con Isa da 8 e inferiore a 10 sarà del 10%, mentre per quelli con Isa da 6 e inferiore 8 del 20%. Gli Isa da 4 e inferiore a 6 avranno una base imponibile pari al 30%, quelli con Isa da 3 e inferiore a 4 utilizzeranno il 40%. Infine gli Isa inferiori a 3 avranno una base imponibile pari al 50% dei redditi dichiarati. Lo stesso metodo di calcolo, applicato però al valore della produzione netta dichiarato, viene utilizzato anche per calcolare l’imponibile ai fini Irap.

Per determinare l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi degli anni 2018, 2019 e 2022 si dovrà invece guardare al punteggio Isa che il contribuente aveva nel corso di ciascun anno. L’aliquota sarà quindi pari al 10% per coloro che, nel periodo di imposta in questione, avevano un Isa pari o superiore a 8. Sale poi al 12% l’aliquota se nell’anno oggetto del ravvedimento si aveva un Isa compreso tra 6 e 8, per poi arrivare al 15% per gli Isa inferiori al 6. Per gli stessi anni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irap è invece pari al 3,9% per tutti. Per gli anni 2020 e 2021 invece, in considerazione della pandemia da Covid, le imposte sostitutive calcolate come già spiegato vengono ridotte del 30%. In ogni caso, il valore dell’imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto del ravvedimento. L’imposta sostitutiva così calcolata potrà quindi essere versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure tramite pagamento rateale, con un massimo di 24 tranche mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Ciascuna rata, eccetto la prima, potrà essere pagata entro il termine di pagamento di quella successiva senza determinare la decadenza dalla rateazione. Il ravvedimento non si perfeziona però se il pagamento della prima e/o unica rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. Una volta effettuato il primo o l’unico pagamento, non sarà più possibile effettuare rettifiche al reddito d’impresa o da lavoro autonomo per gli anni interessati dal ravvedimento. Le uniche eccezioni si verificano se il contribuente decade dal concordato preventivo biennale o dalla rateazione, oppure se gli viene applicata una misura cautelare, personale o reale, o una notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dall’art. 2-quater, comma 10 lettera b del d.l. 113/2024.

L’adesione al ravvedimento non mette però al riparo da eventuali accertamenti, i cui termini di decadenza vengono prorogati al 31 dicembre 2027. Per i non aderenti, i termini di decadenza per gli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2024 vengono prorogati alla stessa data del 2025. Per coloro che invece, pur avendo a loro carico sanzioni amministrative legate a redditi non dichiarati tra gli anni 2018 e 2022, decidessero di non aderire al concordato preventivo biennale o al ravvedimento ad esso collegato, o se dovessero decadere da uno dei due, è prevista un’ulteriore misura punitiva. Nei loro confronti verrebbero infatti dimezzate le soglie di importo che determinano l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dall’art. 12 del decreto legislativo 471/1997.


 

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