Permessi, indennità e congedi: dall’Inps nuove scadenze per le ditte sui conguagli dei dipendenti. Ecco le novità
L’istituto di previdenza fornisce tutti i dettagli: ecco cosa c’è da sapere
I datori di lavoro hanno ancora tempo per effettuare i conguagli, sia a debito che a credito, di fine 2023 per i contributi previdenziali e assistenziali dei loro dipendenti.
Lo comunica l’Inps nella circolare 106/2023, fornendo tutte le informazioni per poter capire in quali casi, in che modo e con quali tempistiche vanno effettuate le operazioni di correzione dei contributi versati per i dipendenti, in modo da determinare se sia necessaria un’integrazione di quanto già versato o se, invece, si ha diritto ad un rimborso.
La scadenza generale è fissata con quella della denuncia di competenza del mese di gennaio 2024, che ha come termine ultimo per i pagamenti il prossimo 16 febbraio.
La stessa scadenza si applica per gli elementi variabili delle retribuzioni dei lavoratori iscritti al Fondo di Tesoreria, mentre per i conguagli riguardanti il trattamento di fine rapporto (Tfr) del Fondo di Tesoreria e le misure compensative, così come per la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 177/1976 per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione delle Ferrovie o al Fondo di quiescenza ex Ipost, ci sarà tempo fino alla chiusura della denuncia del mese di febbraio, la cui scadenza di pagamento è fissata al 16 marzo.
Entro queste scadenze, quindi, i datori di lavoro avranno modo di correggere la dichiarazione dell'imponibile contributivo relativo ai propri dipendenti, che può aver subito delle variazioni per una varietà di eventi e/o elementi.
Tra questi, vi sono quelli che determinano una variazione della retribuzione imponibile, cioè: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail.
E ancora: permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore); indennità di cassa; prestiti ai dipendenti; congedi parentali in genere; ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione avvenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga (che quindi riguardano solo le assunzioni avvenute nel mese di dicembre).
Oltre ad eventi e/o elementi che determinano la variazione della retribuzione imponibile dei dipendenti, ve ne sono anche altri che possono determinare uno scostamento tra l’imponibile contributivo previsto e quello effettivamente dovuto, come: il superamento, o meno, del massimale contributivo o pensionabile di cui all’articolo 2 comma 18 della legge 335/1995 per i lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente al 1996 oppure optanti per il sistema di calcolo contributivo della pensione; il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile per i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, che determina il versamento di un contributo Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) aggiuntivo dell’1%; la mancata fruizione del compenso per le ferie non godute per scelta del lavoratore e successivamente recuperate; la corresponsione di fringe benefits oltre al limite di esenzione, fissato a 3.000 euro annui per i dipendenti con figli e a 258,23 euro per quelli che ne sono privi; il superamento del limite annuo per la tassazione agevolata delle mance; i prestiti ai dipendenti; la gestione delle operazioni societarie.
Tutti questi elementi dovranno quindi essere correttamente valorizzati dai datori di lavoro entro le scadenze citate sopra, utilizzando il portale UniEmens del sito web dell’Inps, all’interno delle rispettive denunce, in modo da determinare l’eventuale diritto ad un rimborso sui contributi versati in eccesso, o l’onere di integrare quanto già versato in base alle variazioni dell’imponibile contributivo.