Le chance a disposizione per opporsi a un atto di pignoramento
Tra fideiussioni e ingiunzioni: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 sono stata garante per l’azienda di mio marito e ho sottoscritto diverse fideiussioni bancarie. Nel 2005 l’azienda è fallita e mi sono separata. Da qualche mese continuo a ricevere ingiunzioni e richieste di pagamento da parte della banca e, da poco, la banca mi ha notificato un atto di pignoramento. Come posso difendermi?
Paola S.
La fideiussione è il contratto col quale un soggetto (garante) si obbliga personalmente verso un terzo (banca) per garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (debitore principale, la ditta dell’ex coniuge nel caso del quesito). Negli anni ’90 era frequente che le banche finanziassero (con contratti di scoperto di conto, fidi bancari o mutui) le imprese territoriali dietro offerta di garanzie fideiussorie prestate spesso dai familiari dell’imprenditore.
Un accertamento della Banca d’Italia del 2005, tuttavia, ha messo in luce una grave distorsione del sistema bancario: le fideiussioni in questione erano contenute in moduli bancari uniformi dell’Abi e prevedevano clausole lesive dei diritti del garante, frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza (violazione dell’art. 2 legge 287/1990, cosiddetta legge antitrust) volta ad avvantaggiare l’istituto di credito. Le clausole contrattuali ritenute abusive della concorrenza e, dunque, nulle sono quelle dette (a) di riviviscenza, con la quale il garante si impegna a rimborsare alla banca le somme che la banca stessa ha già incassato ma che essa dovesse restituire per annullamento, inefficacia o revoca del pagamento, (b) di sopravvivenza, che obbliga il garante alla restituzione della somma erogata dalla banca anche nel caso in cui l’obbligazione principale sia dichiarata invalida e (c) di rinuncia al termine di decadenza, in forza della quale i diritti della banca verso il garante restano integri fino alla totale estinzione del suo credito, senza che essa sia tenuta a richiedere il pagamento in via prioritaria al debitore principale entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. Fino al 2023, la giurisprudenza ha ritenuto che il garante, che fosse stato raggiunto dall’ingiunzione di pagamento proveniente dalla banca, potesse opporsi alla richiesta di pagamento e sospendere lo stesso pagamento, in attesa di ottenere l’accertamento della validità o nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto, ovvero la verifica della coincidenza del proprio contratto allo schema Abi restrittivo della concorrenza e, dunque, nullo.
Tuttavia, superato invano il termine per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo ricevuto dalla banca (che è di 40 giorni dalla notifica), il garante nulla poteva fare per opporsi al pagamento, posto che l’ingiunzione avrebbe acquisito carattere di definitività e legittimato il pignoramento.
Di recente, la situazione è notevolmente cambiata in favore dei consumatori e piccoli risparmiatori: le recenti sentenze parlano di “opposizione tardiva consumeristica” e di “rilievo officioso della nullità di protezione”, che consentono al consumatore e piccolo risparmiatore, raggiunto dalla notifica del pignoramento, di opporsi tardivamente alla pretesa creditoria della banca (i) sia nel caso in cui non abbia proposto l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, (ii) sia nel caso in cui sia rimasto soccombente a un giudizio di opposizione tempestiva che non abbia mai avuto ad oggetto il vaglio di abusività delle clausole della fideiussione.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, infatti, afferma che la stabilità e definitività del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione “in assenza di motivazione relativa al profilo dell’abusività delle clausole” e impone al giudice dell’esecuzione “il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito pignorato - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito” pignorato dalla banca e, all’esito di tale controllo, di avvisare “il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c.”.
In conclusione, dunque, per i consumatori raggiunti dal pignoramento si apre una nuova chance per opporsi alla pretesa di pagamento della banca.
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