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La riforma

Detrazioni fiscali, la manovra del governo porta un giro di vite: cosa cambia

di Leonardo Monselesan
Detrazioni fiscali, la manovra del governo porta un giro di vite: cosa cambia

Previsti dei “paletti” per chi ha redditi oltre i 75mila euro. Salvati gli interessi dei mutui per la casa e le spese sanitarie

28 ottobre 2024
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La legge di Bilancio 2025 contiene la riforma del sistema delle detrazioni fiscali. Il principio guida è quello di modulare le detrazioni in base al reddito e al numero di figli a carico. Sarà quindi introdotto un tetto massimo alle spese da portare in detrazione per i redditi più elevati, cioè quelli a partire da 75.000 euro, calcolato moltiplicando un importo base (legato al reddito) per un coefficiente (legato al numero di figli a carico nel nucleo familiare). L’importo base avrà quindi un valore di 14.000 euro per i contribuenti con un reddito compreso tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per quelli con reddito superiore l’importo base sarà di 8.000 euro. Tale importo andrà poi moltiplicato per un coefficiente pari allo 0,5 per i contribuenti senza figli, allo 0,7 per quelli con un figlio, allo 0,85 per quelli con due figli e ad 1 per quelli con più di due figli o con un figlio affetto da disabilità.

Non vengono però conteggiate nel limite massimo di detraibilità le spese mediche indicate nell’articolo 15, comma 1 lettera c del Dpr 917/1986, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico degli edifici (ai sensi dell’articolo 16bis del medesimo Dpr), così come gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione legate a prestiti e mutui per l’acquisto della prima casa e a quelli agrari di ogni specie contratti prima del 31 dicembre 2024 (secondo l’articolo 15 lettere a e b dello stesso Dpr). Nei casi in cui la detrazione sia ripartita su più annualità, questa per ciascun anno viene conteggiata per il raggiungimento del limite solo la quota relativa al medesimo anno.

Cambia anche la detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15.000 euro, che sale a 1.955 euro rispetto ai precedenti 1.880 euro, da rapportare al periodo di lavoro nel corso dell’anno. Questo incremento non influirà però sulla spettanza del trattamento integrativo previsto dall’articolo 1 comma 1 del decreto legge 3/2020 per i percettori di reddito da lavoro dipendente inferiore a 15.000 che, al netto della citata detrazione, devono comunque pagare una parte di imposta. I I percettori di reddito da lavoro dipendente potranno inoltre contare su nuovi strumenti di sostegno al reddito, che andranno a sostituire il taglio del cuneo fiscale in vigore nel 2023. Per coloro con un reddito complessivo fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è prevista l’erogazione di un trattamento da parte del sostituto d’imposta. Tale somma sarà pari al 7,1% del reddito da lavoro dipendente se questo non supera gli 8.500 euro, al 5,3% del reddito se è compreso tra il suddetto limite e 15.000 euro, e al 4,8% se superiore a 15.000 ma non a 20.000 euro. Per i redditi complessivi superiori a 20.000 euro, ma inferiori a 40.000 euro viene invece introdotta una nuova detrazione, da rapportare al periodo di lavoro. Questa avrà un valore di 1.000 euro per i redditi fino a 32.000 euro, mentre per quelli superiori, ma comunque non oltre i 40.000 euro, il valore della detrazione sarà pari al rapporto tra 40.000 euro diminuiti del reddito complessivo e 8.000 euro, da moltiplicare per 1.000.

Ai fini di questi strumenti, nel reddito complessivo non rileva quello relativo all’abitazione principale, ma comprende la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 44 comma 1 del decreto-legge 78/2010 e dell’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023.

Cambiano inoltre le detrazioni per i carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Dpr 917/1986. Non saranno più contemplati per la detrazione da 950 euro i figli conviventi di età superiore a 21 anni quelli dai 30 anni in su, a meno che non siano portatori di disabilità. Per la detrazione da 750 euro per i familiari che convivono o percepiscono dal contribuente assegni alimentari non saranno più contemplati i familiari diversi dagli ascendenti (genitori, nonni, etc.) né quelli che percepiscono gli assegni alimentari. 
 

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