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Lucca, confermati i sequestri di soldi e case per 871mila euro di imposte evase

di Pietro Barghigiani
Lucca, confermati i sequestri di soldi e case per 871mila euro di imposte evase

Provvedimento a carico della Fomat in liquidazione e dell’ex amministratore

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MONTECARLO. Confermati i sequestri su conti correnti e immobili per quasi 900mila euro sulla “Fomat Srl” in liquidazione e l’ultimo amministratore alla guida della società che fabbrica macchine per l’industria della carta.

La Cassazione ha respinto i ricorsi del liquidatore giudiziale e dell’imprenditore, Giuseppe Giannelli, 45 anni, di Lucca, confermando il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca firmato dal gip nel giugno 2024.

Al centro della vicenda il mancato versamento all’Erario di 871. 311 euro in riferimento «sia al periodo di imposte 2019, con riguardo a ritenute non versate per l’importo di 560. 583, 57 euro, che al periodo di imposta 2020, con riguardo a ritenute non versate per l’imposta di 310. 727, 69 euro».

Il procedimento riguarda la vecchia proprietà, precedente al concordato del luglio 2021.

Nel frattempo l’azienda ha un nuovo assetto societario estraneo ai fatti discussi davanti alla Suprema Corte.

Il sequestro ha riguardato 614. 592 euro rinvenuti sui conti della società, 24. 384 euro presenti sul conto di Gabriele Giannelli e su due immobili intestati all’imprenditore, per il valore complessivo di 246. 960 euro. Dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di finanza erano stati accesi i fari sui conti della società arrivando al sequestro chiesto al gip Antonia Aracri e ottenuto dal sostituto procuratore Antonio Mariotti.

Sull’aspetto dell’importo, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili i ricorsi.

«Le censure relative alla determinazione dell’importo che si è ritenuto di poter sottoporre a sequestro, perché compiuta senza considerare le somme indicate nel concordato preventivo omologato, sono manifestamente infondate, perché l’omologazione non seguita dall’integrale pagamento del debito stabilito non incide in alcun modo né sulla configurabilità, né sulla punibilità, né sulla determinazione del profitto del reato di cui all’articolo 10-bis d. lgs. n. 74».

E ancora sul punto della punibilità «le censure riferite alla omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora, sono invece manifestamente infondate o comunque prive di specificità, perché, a fronte di una omologazione del concordato risalente all’8 aprile 2022, e quindi ad oltre due anni prima dell’applicazione del sequestro, non risulta agli atti, né è documentato o allegato nel ricorso, che vi sia stata la “regolare” esecuzione dei pagamenti ivi previsti»l

Pietro Barghigiani

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