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L’impossibilità parziale

Quel rimborso negato dopo il concerto interrotto per la pioggia

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I doveri a carico dell’organizzatore: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Tempo fa andavo a un concerto che si è interrotto a metà per colpa di un forte temporale. Dunque a malincuore tornavo a casa pensando di aver speso tanto non avendo visto praticamente nulla. Amareggiato, mando una email con una richiesta di rimborso che mi hanno negato. Sul web però ho trovato alcuni articoli che mi darebbero ragione e altri che si contraddicono fra loro. Vorrei capire, quindi, se dovesse capitare di nuovo, quali sono i miei diritti.
Saluti da Francesco (Lucca)


L’impossibilità sopravvenuta della prestazione rappresenta una modalità di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento. In tale contesto, è fondamentale precisare che la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento di ogni rapporto contrattuale in seguito al verificarsi di eventi che alterano l’equilibrio dell’accordo contrattuale. In particolare, il legislatore consente alle parti di concordare soluzioni per ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni già eseguite e quelle ancora da eseguire. Come noto, la risoluzione del contratto può avvenire per inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il legislatore ha opportunamente distinto tra impossibilità totale e impossibilità parziale. L’articolo 1463 del Codice Civile, rubricato “Impossibilità totale”, stabilisce che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Tale disposizione si applica nei casi in cui la prestazione sia divenuta assolutamente impossibile da eseguire, al di là di ogni ragionevole sforzo. L’impossibilità deve essere totale, ossia riguardare l’intera prestazione, e non dipendere dalla volontà delle parti. In tal caso, il soggetto obbligato alla prestazione è liberato dall’obbligo, ma è tenuto a restituire quanto eventualmente ricevuto come controprestazione.

Diversamente, l’impossibilità parziale è disciplinata dall’articolo 1464 del Codice Civile, che dispone: “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”. In questo caso, l’altra parte è obbligata a ridurre la propria prestazione in misura proporzionale e, qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, può recedere dal contratto.

Anche la giurisprudenza ha contribuito a chiarire l’interpretazione di tali norme. La Cassazione, nella sentenza n. 26959/2007, ha stabilito che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si verifica non solo quando l’esecuzione della prestazione del debitore diventa impossibile, ma anche quando l’utilizzo della prestazione della controparte risulta impossibile per cause non imputabili al creditore, determinando così la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale del contratto e, di conseguenza, l’estinzione dell’obbligazione. Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che la parte che non ha potuto beneficiare della prestazione oggetto del contratto ha diritto a ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate, qualora la prestazione sia divenuta impossibile ai sensi dell’articolo 1463 del Codice Civile.

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