Diretta
La sentenza di divorzio e l’ex casa coniugale che è abitata senza titolo
L’esercizio del diritto di proprietà: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Nel 1975 mi sono sposato, nel 1980 io e mia moglie abbiamo acquistato in comproprietà la casa dove abbiamo vissuto insieme fino al 1995, quando è intervenuta prima la separazione e poi il divorzio. Negli ultimi anni di matrimonio e di coabitazione, la casa coniugale era abitata anche da mia suocera che, avendoci aiutato nell’acquisto dell’abitazione, aveva firmato a garanzia e si era tenuta anche il diritto di usufrutto. La sentenza di divorzio ha detto che, al termine dell’usufrutto, la casa doveva essere venduta e il ricavato diviso tra me e la mia ex. Tuttavia, la mia ex moglie continua ad abitare la casa anche ora che mia suocera è deceduta e rifiuta ogni mio contatto.
R. F.
La casa familiare o coniugale è il luogo dove i coniugi stabiliscono la sede primaria della compagine familiare ed è descritta dalla giurisprudenza come “il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo familiare, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare” (Cass. Sez. Un. 13603/2004). Con la separazione dei coniugi e, soprattutto, con il successivo divorzio cessano gli effetti giuridici del matrimonio: si estinguono i doveri reciproci di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione e coabitazione, pur rimanendo fermi gli obblighi nei confronti dei figli. Ne consegue che, solo in presenza di figli, il provvedimento (ordinanza o sentenza) di separazione o divorzio, deve tener conto dell’assegnazione della casa coniugale con la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche. Tuttavia, il provvedimento di separazione o divorzio deve tener conto delle sorti della casa familiare anche in assenza di figli, nell’ottica – non di tutela dell’abitualità, della stabilità e della continuità del godimento dell’immobile, ma – di tutela del diritto di proprietà e di regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi. Dunque, in assenza di figli, il giudice è tenuto ad accertare il contenuto del titolo di proprietà e le modalità di esercizio del diritto di proprietà sulla casa (non più) coniugale: nel caso di comproprietà, si dovrà operare la divisione del bene o, se si tratta di bene indivisibile, l’assegnazione ad uno solo dei proprietari a fronte di conguaglio economico nei confronti dell’altro comproprietario; nel caso di proprietà esclusiva di uno solo degli ex coniugi, la casa sarà assegnata al proprietario; resta comunque salva una diversa regolamentazione delle sorti della casa coniugale che sia decisa dai coniugi consensualmente, specie nel caso in cui la casa sia stata acquistata in regime di comunione legale dei beni. In quest’ultimo caso, i due ex coniugi possono trovare un accordo che preveda la vendita dell’immobile e la conseguente divisione del ricavato oppure l’assegnazione della casa ad uno solo dei due coniugi con liquidazione del 50% del valore di mercato della casa in favore dell’altro. Nel caso del quesito, la casa pare essere stata acquistata dagli ex coniugi in regime di comunione legale e con la garanzia della suocera, e pare che l’accordo degli ex coniugi abbia portato ad un provvedimento del Tribunale che assegna all’ex coniuge comproprietario l’abitazione del bene fino a quando su questo grava l’usufrutto: ne consegue che, cessato l’usufrutto, la casa dovrà essere posta in vendita e il ricavato dovrà essere ripartito nella misura del 50% tra i comproprietari. In conclusione, pertanto, al decesso della suocera, la ex coniuge abita senza titolo l’originaria casa famigliare, perciò nulla esclude che possa essere tenuta al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile per quella quota del 50% spettante all’altro ex coniuge, fermo restando il diritto di quest’ultimo di ottenere l’esecuzione della sentenza di divorzio che consentirebbe di vendere l’immobile e ottenerne il ricavato.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.