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Bollette, il termine di prescrizione ridotto da cinque a due anni

Bollette, il termine di prescrizione ridotto da cinque a due anni

A tutela di cittadini e imprese: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

07 ottobre 2024
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Ho ricevuto una messa in mora da parte della società che gestisce il servizio idrico dove mi chiede il pagamento di alcune bollette di tre anni fa. Aggiungo che prima di questa raccomandata non avevo mai ricevuto nulla. Ho sentito che forse queste bollette sono prescritte ma non sono passati cinque anni. Prima di pagare vorrei capire se sono obbligato o no.
Marco M.

Con la legge 205/2017, il legislatore italiano ha introdotto una modifica significativa ai termini di prescrizione per il pagamento di alcune utenze, riducendoli dai cinque anni previsti dal codice civile a due anni. Questa modifica interessa i servizi di fornitura di gas, energia elettrica e acqua, stabilendo un termine di prescrizione più breve per entrambe le tipologie di utenza, sia domestiche che aziendali, con particolare attenzione alle piccole imprese. Tuttavia, la modifica non è stata applicata contemporaneamente a tutte le categorie di utenze, poiché il decreto ha stabilito date di entrata in vigore differenti per ciascuna: per l'energia elettrica la prescrizione ridotta è operativa dal 1° marzo 2018, per il gas dal 1° gennaio 2019 e infine per l'acqua dal 1° gennaio 2020.

La nuova disciplina prevede che, una volta decorso il termine di due anni dalla data di emissione della bolletta, il diritto alla riscossione del credito si estingua se l’ente fornitore non ha inviato una richiesta formale di pagamento o una diffida. Tale richiesta interrompe il decorso della prescrizione e riapre un nuovo termine per la riscossione, permettendo quindi all’ente di recuperare il credito entro i termini stabiliti. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che il termine di prescrizione decorre dalla data di emissione della fattura e non dalla data dei consumi stessi, evitando così dubbi interpretativi e fornendo una maggiore certezza per i consumatori.

La ratio dietro la riforma è stata quella di incentivare una maggiore tempestività nella fatturazione da parte degli enti fornitori, che ora hanno un termine massimo di 45 giorni dal periodo di consumo per emettere la bolletta, riducendo così il rischio di accumuli di debiti e agevolando una migliore gestione economica da parte dei consumatori.

A partire dalla legge di bilancio n. 178 del dicembre 2020, anche le bollette telefoniche sono soggette al termine di prescrizione biennale. Ciò significa che le fatture telefoniche emesse a partire dal 2021 possono essere soggette a prescrizione entro due anni, a condizione che non sia stato inviato alcun sollecito o diffida da parte dell’operatore di telecomunicazioni. Tuttavia, per le bollette emesse prima di questa data rimane valido il termine di prescrizione quinquennale.

Nel caso in cui un consumatore riceva una richiesta di pagamento dopo la scadenza del termine di prescrizione, ha la facoltà di eccepire la prescrizione inviando una raccomandata o una mail Pec all'ente richiedente. Questo diritto alla prescrizione offre un ulteriore strumento di tutela per il consumatore, specialmente nei casi in cui vi siano stati errori o ritardi nella fatturazione. È importante, tuttavia, che il consumatore mantenga le prove di pagamento e conservi le bollette per il periodo necessario, così da poter dimostrare l’avvenuto pagamento o la maturazione della prescrizione.

È essenziale che i consumatori siano informati su questa normativa per evitare richieste di pagamento indebite o fuori termine e per gestire in modo consapevole i propri obblighi finanziari. La normativa sulla prescrizione biennale, applicata a vari servizi essenziali, rappresenta infatti un'importante tutela per i cittadini e le piccole imprese, in linea con un’idea di trasparenza e chiarezza nei rapporti tra fornitori e utenti. Essendo tuttavia una normativa relativamente recente, è possibile che la giurisprudenza futura contribuisca a chiarire ulteriori aspetti applicativi, in particolare in situazioni di conflitto tra consumatori ed enti fornitori.

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