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Tasse, si paga meno con il concordato preventivo: cos’è, per chi vale e la scadenza per aderire

di Leonardo Monselesan

	Scatta il concordato preventivo
Scatta il concordato preventivo

Gli aderenti sono al riparo dagli accertamenti presuntivi, ma non dai controlli formali: tutto quello che c’è da sapere

02 settembre 2024
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Il decreto legislativo 108/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto, ha apportato nuove e significative modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. Una delle novità più significative è certamente lo slittamento della scadenza entro la quale si potrà aderire al concordato, accettando o meno la proposta presentata dall’Agenzia delle Entrate. Il termine è infatti stato portato al 31 ottobre, invece del 31 luglio, come sarà previsto per i prossimi anni.

A chi è rivolto

Il concordato preventivo biennale si rivolge alle partite Iva soggette agli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e ai soggetti in regime forfettario. Esso prevede di stabilire in anticipo le imposte sul reddito e l’Irap dovute per i due anni successivi basandosi sui dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate secondo la metodologia indicata nel decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 15 giugno scorso. A tal fine, oltre ai redditi degli anni passati, verranno presi in considerazione gli Isa, la proiezione di aumento del Pil nazionale, il criterio di formulazione della base Irap e il confronto con i valori di riferimento settoriali. L’ultimo decreto correttivo ha introdotto una tassazione sostitutiva ridotta per la differenza tra il reddito concordato per il periodo d’imposta seguente (sempre calcolato più o meno al rialzo in base alla suddetta metodologia) e quello effettivo del periodo precedente. Per i soggetti Isa, l’aliquota varia in base a tale punteggio, con un minimo del 10% per chi lo ha pari o superiore a 8, per poi passare al 12% per gli Isa da 6 a 8 e al 15% per gli Isa inferiori al 6. Per i forfettari, invece, l’aliquota è del 10%, ad eccezione di coloro che applicano il regime per i primi 5 anni, per i quali avrà un valore del 3%.

I tempi

Per chi vuole aderire, ogni anno entro il 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un apposito applicativo online attraverso il quale andranno forniti i dati necessari per l’elaborazione della proposta. Quest’anno però, il via è arrivato il 15 giugno per i soggetti Isa e il 15 luglio per i forfettari. Una volta che l’Agenzia ha elaborato la proposta (che prevede un aumento annuo più o meno significativo dell’imponibile) sta al contribuente decidere se accettarla. In caso di adesione egli dovrà sottostare al pagamento di quanto concordato, indipendentemente dalla maggiore o minore misura del suo reddito, a meno che non si verifichino determinate condizioni straordinarie indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell’Economia del 14 giugno 2024. Se queste condizioni dovessero portare ad un reddito effettivo inferiore di almeno il 30% rispetto a quello previsto, il concordato smetterebbe di avere effetto a partire dal periodo di imposta interessato. L’adesione al concordato non fa però venire meno gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, né quelli di comunicazione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa o quelli cui sono sottoposti i forfettari.

Accertamenti

Inoltre, gli aderenti sono al riparo dagli accertamenti presuntivi, ma non dai controlli formali. Anche aderendo al concordato, non cambiano le scadenze per il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, né le modalità di calcolo delle stesse, che saranno però basate sul reddito stabilito dall’accordo. Per il primo anno di adesione al concordato, però, se il valore dell’acconto è calcolato sulla base del reddito del periodo di imposta dello scorso periodo d’imposta, sono dovute delle maggiorazioni sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello effettivamente percepito l’anno precedente. In particolare, si parla di un aumento del 10% sull’imposta sul reddito (che scende al 3% per i nuovi forfettari) e del 3% sull’Irap. Qualora invece si adoperasse fin da subito il calcolo sulla base del reddito previsto dal concordato, allora il saldo dovuto andrebbe versato al netto dell’eventuale acconto già pagato con la prima rata prevista dalle regole ordinarie.  

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