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Studenti manganellati a Pisa, un corteo deve essere autorizzato? No. Ecco cosa dice la Costituzione


	Le immagini degli scontri a Pisa
Le immagini degli scontri a Pisa

Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna Pisa, spiega il contesto in cui sono avvenute le cariche della polizia

26 febbraio 2024
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Studenti caricati dalla polizia a Pisa: sul tema dell’autorizzazione del corteo abbiamo chiesto di fare chiarezza a Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.


Tra i vari commenti sul comportamento tenuto dalle forze dell’ordine a Pisa in piazza dei Cavalieri lo scorso 23 febbraio ve ne sono alcuni, provenienti anche da esponenti politici, che nel maldestro tentativo di giustificare quanto avvenuto hanno affermato che la manifestazione in questione non era autorizzata, e che quindi le forze dell’ordine hanno fatto bene ad agire come hanno agito. Credo che per controbattere a tale affermazione basti un po’ di buon senso, ma siccome evidentemente per qualcuno questo non può bastare, consideriamo che cosa stabilisce il diritto.

Un corteo è considerato assimilabile a una riunione itinerante, e pertanto sottostà alle medesime regole di una riunione. La Costituzione riconosce la libertà di riunione in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale fin dal 1970, essa costituisce “uno degli strumenti necessari per la soddisfazione di quell'interesse fondamentale dell’uomo vivente in società, di scambiare con gli altri le proprie conoscenze, opinioni, convinzioni”. Nel garantire tale diritto, l’articolo 17 della Costituzione stabilisce che “Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Dunque non serve particolare ingegno e neppure conoscenza approfondita di ogni recondito istituto giuridico per comprendere che per una riunione che si svolga in luogo pubblico (se è in luogo privato o aperto al pubblico non vale neppure tale limite), non è richiesta alcuna autorizzazione: basta dare preavviso. E credo che sarebbe offensivo per il lettore sottolineare la differenza tra la prima e il secondo.

Se ciò non bastasse, va detto che nell’interpretazione che è stata data, il preavviso non è una condizione di legittimità per lo svolgimento della riunione, ma soltanto un onere per consentire alla polizia di svolgere la propria attività di osservazione: quindi, il mancato preavviso non comporta l’illiceità della riunione ma soltanto la responsabilità degli organizzatori (ma non di chi vi partecipa o neppure di chi vi prenda la parola). Se lo ritiene, in caso di omesso preavviso il Questore può vietare la riunione (come può farlo anche per ragioni di ordine pubblico), potendo al contempo prescrivere modalità di tempo e di luogo in cui poterla svolgere. Non so se il Questore di Pisa, nel caso specifico della riunione organizzata dagli studenti, avesse emesso un provvedimento di divieto, che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato in ordine alle ragioni impeditive di quella specifica riunione. In ogni caso, e quasi a prescindere da tutto ciò, è evidente che una cosa è (eventualmente) vietare, altro è manganellare. Su questo la parola decisiva l’ha pronunciata il Presidente della Repubblica e non vi è bisogno di aggiungere altro.

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