Il Tirreno

Lucca

Tifo violento

Aggredì i tifosi rossoneri, confermato Daspo di 8 anni per un ultras

di Pietro Barghigiani
Aggredì i tifosi rossoneri, confermato Daspo di 8 anni per un ultras

L'uomo compare nei filmati della polizia durante la rissa violenta dopo Lucchese-Reggiana del 2022

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LUCCA. Un assalto da guerriglia urbana durante il quale uno dei tifosi ospiti, e come lui altri, era stato ripreso dalla polizia durante gli scontri con gli ultras della Lucchese.

Era l’11 marzo 2022. I rossoneri avevano battuto 1-0 la Reggiana e lungo la circonvallazione le tifoserie si erano affrontate «con il reciproco lancio di bottiglie, fumogeni e petardi, per poi addivenire fisicamente a veri e propri scontri fisici» scrivono i giudici nella sentenza.

Individuato e denunciato dalla polizia, un tifoso della Reggiana venne colpito da Daspo per la durata di 8 anni.

Un provvedimento che il Tar ha confermato respingendo il ricorso dell’ultras, con altri Daspo a suo carico, a cui adesso è vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della nazionale italiana anche under 21, di serie A, B Lega Pro, D, Coppa Italia, Uefa e competizioni europee.

La decisione del Tribunale amministrativo è arrivata dopo aver esaminato le informative della questura lucchese con «il ricorrente ripreso dalle immagini delle telecamere presenti sul posto e, ciò, nell’atto di inveire contro i tifosi lucchesi e mentre avanza nella loro direzione». E anche per questo era stato insieme ad altri segnalato alla Procura per rissa, aggravata dal numero dei partecipanti e dai futili motivi. La stangata degli 8 anni deriva non solo dal comportamento immortalato dalle telecamere dei poliziotti, ma anche dai precedenti dell’uomo «che hanno confermato un giudizio di sostanziale “pericolosità”, essendo risultato destinatario di precedenti Daspo ed in conseguenza di condotte analoghe» tenute nel corso del dopo partita a Lucca.

Sulla durata del divieto di accedere a manifestazioni calcistiche, il Tar spiega che «la valutazione effettuata dal questore appare rispettosa dei principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, in quanto la durata del provvedimento impugnato è stata commisurata alla progressione della condotta violenta tenuta dal ricorrente»l

P. B.

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