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Fiducia tradita

Lucca, medico truffato dall’amico bancario: spariti risparmi per 209mila euro

di Pietro Barghigiani
Lucca, medico truffato dall’amico bancario: spariti risparmi per 209mila euro<br type="_moz" />

La dottoressa porta davanti ai giudici dell’Appello anche l’istituto di credito

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CAPANNORI. Non solo l’ex funzionario deve restituirle i soldi ottenuti per fare investimenti sicuri e poi spariti. Per quelle somme si torna davanti ai giudici anche per valutare la responsabilità della banca per la quale il funzionario infedele (all’epoca patteggiò per diversi posizioni, ndr) lavorava all’ufficio esteri.

È la battaglia di una dottoressa 66enne con studi tra Lucca e Piana quella che è arrivata fino alla Cassazione. Lei in questa storia ci ha rimesso 209mila euro. Soldi affidati all’impiegato della Bnl in anni passati mai più rivisti. Di qui le azioni legali contro di lui e l’istituto di credito. Il Tribunale di Lucca prima e la Corte d’Appello poi avevano escluso responsabilità della banca circoscrivendo l’onere del risarcimento solo a carico del dipendente poi licenziato. Dopo aver impugnato la sentenza di appello che confermava quella di Lucca sull’esclusione della Bnl da ogni citazione a giudizio, il medico si è vista accogliere il ricorso dalla Suprema Corte. Si torna a Firenze per valutare anche la responsabilità della banca nelle condotte illegali dell’allora funzionario.

La dottoressa e il ragioniere si conoscevano. Erano amici di famiglia e in un rapporto fiduciario gli aveva dato 209mila euro da investire. Lui lavorava all’ufficio estero e non nelle intermediazioni finanziarie. Di qui l’assenza di un nesso di occasionalità necessaria per addebitare colpe di mancata vigilanza in capo alla banca secondo le tesi del Tribunale di Lucca e della Corte d’Appello. Un ragionamento bocciato dalla Cassazione. Scrivono gli ermellini: «Nella specie, la Corte d’Appello di Firenze ha affermato che la circostanza che il funzionario fosse addetto al servizio estero implicitamente comportava che egli non poteva avere commesso i fatti illeciti, quando invece proprio il fatto che egli rivestisse funzioni all’interno della filiale Bnl e ne potesse comunque utilizzare la documentazione, seppure senza nessun incarico di promotore finanziario, integra quel nesso di occasionalità necessaria che costituisce il presupposto dell’applicabilità dell’art. 2049 codice civile». La conseguenza è il ritorno davanti ai giudici «così che la Corte possa rivalutare l’intera vicenda, senza più scindere le posizioni del promotore infedele e della banca, con ogni conseguenza in ordine alla complessiva considerazione del quantum risarcitorio».

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