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Livorno

La sentenza

Verbale dell’Inps da 340.000 euro. Ma in tribunale vince la Bertani: «Appalto regolare»

Stefano Taglione
Uno dei piazzali Bertani
Uno dei piazzali Bertani

Livorno: nel mirino dell’istituto previdenziale il lavoro di 37 addetti alla movimentazione merci inquadrati in una cooperativa

14 gennaio 2023
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LIVORNO. Secondo l’Inps la natura di quell’appalto era «non genuina», motivo per il quale dopo l’ispezione avvenuta il 29 novembre del 2019 gli ha notificato, solo per il periodo dal primo gennaio al 30 settembre dello stesso anno, 339.740,09 euro da pagare fra contributi e sanzioni. Ma prima il tribunale di Mantova, poi la corte d’appello di Brescia, ha dato ragione all’ex Elia, da tempo incorporata nella Bertani Trasporti, annullando tutti i provvedimenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

La vicenda

I fatti riguardano «la natura non genuina del subappalto affidato alla cooperativa Alfa Trasporti in relazione a 37 lavoratori che, pur formalmente assunti da quest’ultima, erano risultati pienamente inseriti nell’organizzazione della Fratelli Elia, da cui avevano preso anche le direttive sulle operazioni da svolgere», così scrivevano gli ispettori. La verifica, si legge nei verbali di accertamento, «ha riguardato l’affidamento in appalto da parte della Fratelli Elia (ora Bertani ndr) dei servizi di ricevimento di veicoli via terra (presa in carico, perizie e boxatura), scarico dei veicoli dai carri ferroviari, movimentazione degli stessi, operati dalla società nella sede operativa di Livorno, alla Unilevel e da questa a sua volta affidati in subappalto alla cooperativa Alfa Trasporti».

La causa civile

Bertani Trasporti non ha mai pagato il verbale, impugnandolo dinanzi al tribunale civile di Mantova, quello competente per territorio visto che l’azienda ha sede a Castiglione delle Stiviere, a poca distanza dalla città lombarda. «Con le dichiarazioni rese in udienza dai lavoratori della cooperativa – si legge nella sentenza della corte d’appello di Brescia, che ha confermato quella di primo grado dando ragione alla società del Nord Italia – è stato chiarito che le uniche istruzioni di lavoro che gli stessi ricevevano quotidianamente dal personale della Bertani consistevano esclusivamente nell’indicazione delle macchine da movimentare o da manutenere mediante lo svolgimento di servizi accessori e che essi non avevano alcun ulteriore contatto durante la giornata lavorativa con il personale della committente».

Le motivazioni

Secondo i giudici Antonio Matano (presidente), Giuseppina Finazzi e Silvia Mossi (consiglieri) gli elementi raccolti sono «insufficienti per poter accertare la sottoposizione dei dipendenti della cooperativa al potere della Bertani». «Né si può dire – si legge sempre nella sentenza – che mancasse il rischio di impresa costituito, a fronte del prezzo del servizio convenuto con la committente, dalla necessità di organizzare la forza lavoro in dipendenza del numero variabile di autovetture che giornalmente dovevano essere lavorate. A ciò si aggiungeva il rischio di dover risarcire i danni arrecati alle autovetture durante lo scarico e la movimentazione delle stesse, come emerge dalla testimonianza di un lavoratore, là dove ha riferito che Vladimiro Campo, consulente esterno della cooperativa, gli aveva detto: “Fai attenzione nel controllare che i dipendenti della cooperativa e i camionisti non danneggino le autovetture da movimentare”, perché in caso contrario i costi avrebbe dovuto accollarseli la cooperativa stessa».

 

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