Bonus edilizi e cessione del credito, cosa cambia: le nuove regole del decreto
Resta lo stop allo sconto in fattura ma con alcune rilevanti eccezioni
La conversione in legge del decreto cessioni da parte del Senato, arrivata il 5 aprile, ha portato alcune modifiche al decreto-legge del 16 febbraio che aveva di fatto bloccato il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai vari bonus edilizi. Alcune delle misure del decreto sembrano infatti essere pensate per incentivare i soggetti finanziari a riprendere la compravendita dei titoli creditizi. Ma sono presenti anche novità significative per i cittadini e per le imprese che hanno accettato lo sconto in fattura.
A rendere più appetibili i crediti del Superbonus c’è intanto la possibilità di dilazionare il credito d’imposta su 10 anni, valida però solo per le spese effettuate nel 2022. Sarà possibile sfruttare questa opportunità solamente iniziando dal 2024, e solo se non si è già iniziato a fruire della detrazione dal 2023.
Un’importante modifica riguarda la proroga della scadenza entro cui è possibile portare in detrazione al 110% i lavori effettuati sulle unità abitative unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 si fosse già effettuato almeno il 30% dei lavori. La scadenza, inizialmente fissata al 31 marzo, è stata spostata al 30 settembre 2023 per via dei rallentamenti dei cantieri, dovuti a una pluralità di fattori.
Altra proroga di rilievo è quella per la cessione dei crediti d’imposta maturati sui lavori effettuati nel 2022, che slitta al 30 novembre 2023. Entro questa data sarà possibile effettuare la cessione a precisi soggetti, quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Per farlo sarà però necessario pagare una sanzione di 250 euro.
Vi sono poi delle misure pensate per migliorare l’appetibilità dei crediti per i soggetti finanziari designati come possibili compratori. In primis attraverso la possibilità di utilizzare parte dei crediti relativi alle spese effettuate nel 2022 per l’emissione di buoni del tesoro poliennali, della durata di almeno dieci anni, a partire dal 2028. Banche, istituti finanziari e assicurazioni operanti in Italia potranno così trasformare fino al 10% del credito d’imposta in eccesso rispetto al proprio carico fiscale in Btp.
È possibile utilizzare i crediti d’imposta anche per pagare i debiti contributivi ed assistenziali. Lo chiarisce il decreto in questione, specificando la possibilità di utilizzare il credito per pagare debiti «nei confronti di enti impositori diversi».
Viene inoltre allargata la casistica in cui non si attiva la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, in caso di un credito d’imposta ricavato da lavori per cui non sarebbe spettato il bonus. Un primo esempio è quello in cui chi compra il credito sia in possesso di una lunga serie di documenti, elencati nel decreto, che confermano la legittimità del bonus erogato. Il secondo è quello in cui l’acquirente acquisti da una banca, da una società quotata o da una società appartenente al gruppo di uno di questi soggetti, e che il venditore rilasci un’attestazione del possesso di tali documenti.
Resta invece, come previsto da febbraio, lo stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ma all’interno del disegno di legge 636/2023 vengono specificate diverse eccezioni. In primis riguardo ai lavori effettuati con il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche. Sono inoltre esclusi dal suddetto divieto i crediti relativi agli interventi su edifici danneggiati da terremoti avvenuti dopo il 1° aprile 2009, o in seguito all’alluvione nelle Marche del settembre 2022.
Non sono assoggettati al fermo delle cessioni/sconti in fattura gli interventi di riqualificazione urbana o di recupero del patrimonio edilizio su stabili situati in zone sismiche 1, 2 o 3, sempre che abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle amministrazioni locali entro il 17 febbraio. Non rientrano nel suddetto stop nemmeno le spese per interventi su edifici appartenenti a IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), Onlus e cooperative di abitazione. Esonerati dal blocco delle cessioni gli interventi di edilizia libera (quelli che non richiedono autorizzazioni o deposito di documenti), anche qualora i lavori non fossero iniziati al 17 febbraio, per cui in tale data era presente un accordo vincolante tra le parti. In assenza del versamento di un acconto che ne certifichi l’esistenza, l’accordo deve essere attestato sia dal committente che dal commissionario con la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà.
Per quanto riguarda i bonus relativi all’acquisto di immobili, ovvero sismabonus e ecobonus, non sono soggetti al blocco i crediti legati a contratti definitivi, o preliminari, di compravendita stipulati entro il 17 febbraio. Non sarebbero inoltre rilevanti ai fini dei termini previsti per lo stop alle cessioni, cioè quando i lavori siano iniziati già al 16 febbraio, i progetti presentati in variante alla Cila o al titolo abilitativo inizialmente richiesto. Allo stesso modo, per gli interventi su parti in comune in edifici condominiali, non è rilevante per lo stop al bonus la delibera condominiale che approva l’eventuale variazione di lavori già iniziati.
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