Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
Il comodato d’uso

Contenzioso tra fratelli dopo un appartamento concesso in comodato

Contenzioso tra fratelli
dopo un appartamento
concesso in comodato

Quando si configura il “sine titulo”: i cosigli dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





Mi chiamo Gloria e sono proprietaria di un appartamento che non utilizzo. Per me quell’appartamento era diventato un peso a livello economico anche perché troppo grande per viverci da sola, dunque decidevo di vederlo. Visto che non ricevevo nessuna proposta d’acquisto, qualche anno fa lo concedevo in comodato d’uso gratuito a mio fratello per aiutarlo. Lui si era sposato da poco e aveva due bambini. Due mesi fa, mi arriva l’opportunità di venderlo e perciò comunico a mio fratello di restituirmi l’immobile. Mio fratello ha negato tutto e dunque i rapporti tra noi si rovinati a tal punto da non parlarmi più. Anzi lui sosteneva che io avevo dato l’immobile a tempo indeterminato e dunque non avevo diritto a riaverlo. Come posso fare a recuperare il mio immobile?
Grazie per la risposta


L’art. 1803 c.c. dispone che: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. Si tratta, dunque, di un contratto reale ad efficacia obbligatoria, che ha natura essenzialmente gratuita ed è a carattere personale (intuitus personae), fondato su un atto di liberalità da parte del comodante nei confronti del comodatario.

L’ordinamento distingue chiaramente il comodato dalla locazione. Mentre il comodato è gratuito e non prevede il pagamento di un corrispettivo per l’uso del bene, la locazione è, invece, un contratto a titolo oneroso, in cui il conduttore è tenuto al versamento di un canone in cambio del godimento del bene.

È talvolta ipotizzata la figura di un comodato “oneroso”, qualora siano previste obbligazioni accessorie a carico del comodatario. Tuttavia, l’introduzione di un canone rende il contratto più prossimo a una locazione, anche se l’utilizzo del bene continua a essere vincolato alle modalità stabilite dalle parti.

Il termine di durata del contratto di comodato può essere pattuito espressamente, oppure può desumersi dall’uso cui la cosa era destinata. L’art. 1809 c.c. stabilisce che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, una volta esaurito l’uso conforme al contratto.

Tuttavia, se nel corso del rapporto dovesse sopraggiungere un urgente e impreveduto bisogno del comodante, quest’ultimo può richiedere la restituzione immediata della cosa, anche prima del termine. Nel caso in cui il contratto sia privo di una scadenza prestabilita, l’art. 1810 c.c. dispone che “il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda”. Tale norma riconosce in capo al comodante il potere di recedere liberamente in qualsiasi momento, chiedendo la restituzione del bene.

Alla luce di quanto sopra, il comodatario che si rifiuti di restituire il bene a seguito della richiesta del comodante si configura come detentore sine titulo, ossia abusivo, salvo che non dimostri di poter disporre del bene in base a un titolo diverso da far valere di fronte all’autorità giudiziaria.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

Italia Mondo

Orrore in città

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: “Tre morti”. Caccia al killer in monopattino