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Per la spinta in una lite ora rischia di finire davanti a un giudice

Per la spinta in una lite
ora rischia di finire
davanti a un giudice

Le sanzioni applicabili in questi casi: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Buongiorno, ho avuto una lite col vicino della mia casa al mare e lui dice che mi denuncerà perché gli ho dato una spinta e l’ho minacciato. Io non gli ho fatto male, non è andato al pronto soccorso e nemmeno dal dottore, ma dice che vuole portarmi davanti a un giudice. È vero che può farmi finire nei guai per questo? Se sì, che giudice si occupa di queste cose? Come funziona la cosa? E io devo per forza avere un avvocato? C’è un modo per non macchiarmi la fedina penale?
Grazie. Libero F. da Livorno


Con la legge 468/99 il giudice di pace ha assunto competenze che in precedenza spettavano al pretore. La competenza di questo organo è determinata sia per territorio sia per materia e riguarda principalmente reati contro il patrimonio e la persona con pena edittale non superiore a due anni di detenzione. La perseguibilità di tali reati avviene esclusivamente a querela della persona offesa, salvo alcune eccezioni, e tra i più frequenti rientrano le percosse, disciplinate dall’articolo 581 del Codice penale, che si distinguono dalle lesioni personali (articoli 582 e 590 c.p.), le quali comportano una malattia della vittima con una prognosi fino a 40 giorni. Qualora la malattia superi tale durata, la competenza passa a un organo giudiziario superiore, poiché il reato diviene procedibile d’ufficio.

Tra gli altri reati di competenza del giudice di pace figurano l’omissione di soccorso, la diffamazione nella sua forma più semplice, cioè l’offesa arrecata a una persona con comunicazione a più soggetti, escludendo le ipotesi aggravate a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità. Anche il reato di minaccia rientra in questa categoria, in quanto tipico reato di pericolo che si realizza con la prospettazione di un danno ingiusto; tuttavia, se la minaccia è aggravata, ad esempio con l’uso di armi, il reato diviene procedibile d’ufficio e quindi esula dalla competenza del giudice di pace. Altri reati di sua competenza sono il furto di cose di modesto valore, l’uccisione di animali altrui, la somministrazione di bevande alcoliche a minori e l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare per i minori.

Le sanzioni che il giudice di pace può irrogare sono prevalentemente di tipo pecuniario, con un massimo di 2.582 euro, ma nei casi più gravi può disporre sanzioni alternative come il lavoro di pubblica utilità o la permanenza domiciliare. Il procedimento dinanzi a tale giudice richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato e può essere avviato attraverso un ricorso diretto della persona offesa oppure mediante querela presentata agli organi di polizia o al pubblico ministero, con un termine di tre mesi dalla commissione del reato, pena l’inammissibilità. Le indagini, affidate alla polizia giudiziaria, devono concludersi entro quattro mesi con la presentazione di una relazione al pubblico ministero, il quale, per i reati procedibili d’ufficio o in caso di flagranza, può autorizzare la polizia giudiziaria a condurre direttamente l’imputato davanti al giudice. Prima dell’udienza, il giudice può disporre l’acquisizione di prove non rinviabili e, nel corso del processo, può adottare provvedimenti cautelari come il sequestro. Se non vi sono motivi di archiviazione o di inammissibilità, il giudice, con decreto, convoca le parti in udienza entro venti giorni, da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Il decreto e il ricorso devono essere notificati dal ricorrente al pubblico ministero e all’imputato, mentre l’atto di citazione a giudizio deve essere depositato presso la cancelleria almeno sette giorni prima dell’udienza. Durante l’udienza, prima dell’assunzione delle prove, il giudice è tenuto a tentare una conciliazione tra le parti, qualora il reato sia perseguibile a querela. Se la conciliazione riesce, viene redatto un verbale che estingue il procedimento. In alcuni casi, la controversia può estinguersi ancor prima del dibattimento, qualora l’imputato presenti richiesta di oblazione, accettata dalla parte offesa, cui segue una sentenza di estinzione del reato.
 

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