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Prestazioni corrispettive

La cucina ordinata continua a ritardare ma la caparra è pagata

La cucina ordinata continua a ritardare ma la caparra è pagata

Come difendersi dall’inadempienza: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Buongiorno, chiedo cosa si può fare per questa mia situazione. Ho comprato una cucina circa un anno fa, dando al negozio subito un anticipo di 1.000 euro sul prezzo che lui chiama “caparra confirmatoria” e mi sono impegnata a pagare il residuo di 12.500 euro alla consegna. Il problema è che ancora ad oggi non mi è stata consegnata. Sono ancora costretta a cucinare sul fornello da campeggio e litigo sempre con mio marito.
Stefania


Nei contratti cosiddetti obbligatori a prestazioni corrispettive, come può essere il contratto di vendita di un bene mobile, le parti – acquirente e venditore – si obbligano reciprocamente, da un lato, al pagamento del prezzo pattuito e, dall’altro, a consegnare il bene compravenduto esente da vizi. Se una delle due parti contrattuali non rispetta correttamente gli accordi prestati incorre in una responsabilità per inadempimento nei confronti dell’altra parte. L’istituto della caparra confirmatoria si colloca in questo ambito e svolge in tal senso una triplice funzione: prenotatoria, anticipatoria e indennitaria.

In particolare, sebbene il trasferimento del diritto di proprietà su determinati beni mobili si ha attraverso il solo scambio dei consensi, cristallizzare la manifestazione di detto consenso all’acquisto attraverso la corresponsione di una somma di denaro, non fa che confermare quanto pattuito. D’altra parte, la minor somma pagata a titolo di caparra confirmatoria rappresenta un anticipo della prestazione dovuta, saldata dall’acquirente prima di ricevere la controprestazione dovuta e potrà essergli restituita o imputata alla maggior somma dovuta a titolo di prezzo. Sul punto, l’art. 1385, primo comma, del Codice civile stabilisce che: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. Inoltre, qualora sia stata prevista nel contratto e versata dall’acquirente nelle mani del venditore, la caparra confirmatoria garantisce entrambe le parti rispetto al buon esito del negozio concluso perché, sempre l’art. 1385 c.c., al secondo comma stabilisce che: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.

Ebbene, la possibilità di ritenere la caparra o esigerne il doppio, è conseguente al previo esperimento del recesso dal contratto della parte non inadempiente che, a causa dell’inadempimento dell’altra, ha dunque la facoltà di sciogliere il contratto secondo un’ipotesi tipizzata. La previa quantificazione dell’indennizzo per il danno sofferto permette poi alla parte non inadempiente di evitare nel futuro ed eventuale giudizio di fornire la prova della quantificazione del danno stesso. Elemento di non poco conto da un punto di vista pratico, sebbene ben potrebbe non corrispondere o essere nettamente inferiore alla somma eventualmente sua dovuta a titolo di risarcimento. Qualora, infatti, la parte lesa volesse ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento del danno dovrebbe in ogni caso sottostare alla regola posta dal terzo comma: “Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

Dato quanto precede, in tutti i casi nei quali si verifichi l’inadempimento di una parte, fermo restando l’onere di provare tale elemento, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., la norma sopra esaminata è stata interpretata come riferibile a misure di tutela alternative tra loro. La parte non inadempiente, pertanto, sarà libera di scegliere se soddisfare il proprio diritto di credito nella sola misura della caparra ricevuta – ovvero nel doppio della caparra versata – o, in via alternativa, di godere degli effetti derivanti dalla risoluzione contrattuale e domandare all’altra parte il risarcimento del danno patito a causa del suo grave inadempimento.
 

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