Buoni postali prescritti l’intervento dell’Agcm e le sentenze dei giudici
La mancata liquidazione: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Alla morte dei miei anziani genitori, ho trovato in casa un buono fruttifero postale dell’importo di 5.000 euro. Mi sono adoperata per ottenerne la liquidazione, ma l’ufficio postale mi ha comunicato che il suddetto buono sarebbe scaduto da oltre dieci anni, trattandosi di buono a termine e non ordinario. Devo rinunciare definitivamente a questi risparmi conservati gelosamente e con sacrificio dai miei genitori?
Roberta P.
I buoni fruttiferi postali (o Bfp) sono strumenti di risparmio che maturano interessi per un predeterminato numero di anni e che, alla scadenza, devono essere portati all’incasso dal consumatore affinché quest’ultimo possa vedersi rimborsato il capitale originariamente investito, maggiorato dagli interessi maturati negli anni di investimento. Tali Bfp possono essere cosiddetti a termine, se l’interesse matura per un predeterminato periodo che può essere di cinque, sette o dieci anni, ovvero cosiddetti ordinari, se il periodo di maturazione degli interessi è predeterminato in venti o trent’anni.
In entrambi i casi, tuttavia, in forza di un decreto ministeriale del 19/12/2000, il diritto al rimborso di questi buoni è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dalla data di scadenza del termine di maturazione dell’investimento.
La scadenza, in particolare, è riportata sul titolo cartaceo che incorpora il Bfp e, comunque, sul decreto ministeriale di emissione di quella serie di Bfp oppure sul foglio informativo analitico (cosiddetto Fia): quest’ultimo deve essere consegnato all’investitore unitamente al titolo cartaceo al momento dell’acquisto del Bfp e deve essere affisso negli uffici postali.
Nel tempo, tuttavia, è capitato che al momento del collocamento sul mercato dei Bfp, (i) da un lato, Poste non abbia consegnato al risparmiatore il Fia né lo abbia esposto nei propri locali, e (ii) dall’altro lato, Cassa Depositi e Prestiti non abbia stampigliato sul titolo cartaceo che incorpora il Bfp né la scadenza e né la serie di appartenenza del titolo. In questi casi, dunque, a fronte della legittima richiesta di rimborso del capitale e degli interessi da parte del consumatore, pur oltre il termine stabilito (e non comunicato al momento dell’acquisto), Poste oppone il proprio netto rifiuto al rimborso a causa dell’intervenuta prescrizione decennale.
Per tali ragioni, di recente, sono numerosi i risparmiatori che lamentano la mancata liquidazione da parte di Poste dei Bfp acquistati. Non è un caso, infatti, che l’argomento sia tornato spesso su questa rubrica.
La questione non è rimasta nascosta all’accertamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, con provvedimento del 18/10/2022, ha sanzionato Poste qualificando come “pratica commerciale scorretta” la condotta da questa tenuta “in sede di collocamento dei buoni”, posto che avrebbe fornito ai risparmiatori “un’informazione carente e/o decettiva, in relazione alle date di scadenza e di prescrizione dei Bfp e alle relative conseguenze giuridiche, nonché nell’aver omesso di informare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione della scadenza del termine e del fatto che dopo il compimento dello stesso non sarebbe più stato possibile il rimborso né del capitale investito, né degli interessi maturati”.
Sulla scorta di tale accertamento dell’Agcm, si è generato un forte contrasto giurisprudenziale tra quelle Corti che ritengono prevalente il dovere di conoscenza (o conoscibilità) delle caratteristiche del Bfp da parte del risparmiatore, sul presupposto che le caratteristiche dell’investimento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quelle Corti che, invece, riconoscono la prevalenza del diritto del consumatore al rimborso.
Tale contrasto pare di recente sopito dalle sempre più numerose sentenze rese in favore dei consumatori: da ultimo, nel 2024, il Giudice di Pace di Livorno, il Giudice di Pace di Montepulciano e il Tribunale di Milano hanno riconosciuto il diritto dei consumatori di vedersi rimborsato il capitale ed il rendimento del Bfp indicato sul titolo cartaceo, in ragione della violazione dell’obbligo – gravante su Poste – di informare il risparmiatore circa la durata e/o scadenza dei titoli acquistati.
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