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La servitù delle linee aeree e i danni causati al proprietario del fondo

La servitù delle linee aeree
e i danni causati
al proprietario del fondo

L’omessa o scarsa manutenzione: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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La mia famiglia è da sempre proprietaria di un vasto appezzamento di terreno che è parte di una più ampia azienda agricola ove vengono coltivati prodotti alimentari biologici e ove esistono piante secolari di ulivo. Diversi anni orsono, tra due ulivi secolari del mio terreno, è stato posizionato un palo di sostegno della linea telefonica e, di recente, questo palo è precipitato al suolo danneggiando l’annesso agricolo ove l’azienda agricola è solita conservare la produzione mensile. Posso chiedere di essere risarcito dei danni subiti? A chi devo rivolgermi?
Leonardo


Il palo di sostegno della linea aerea (telefonica o di altra natura) costituisce una servitù apparente sul fondo detto servente, ovvero un peso che grava sull’appezzamento di terreno per l’utilità di altri. A prescindere dalla fonte costitutiva del diritto di servitù (che sia la volontà delle parti, la disposizione dell’autorità o la legge), il manufatto costituito in forza della servitù è soggetto ad un obbligo di manutenzione e custodia posto a carico del beneficiario della servitù e, dall’altra parte, il titolare del fondo servente ha diritto (i) di essere indennizzato per l’esistenza del “peso” che grava sulla proprietà e, in ogni caso, di essere risarcito per i danni provocati al fondo dall’omessa custodia o manutenzione del manufatto.

Non di rado, infatti, il danno provocato al fondo servente - salvo che il proprietario del fondo non abbia concorso alla causazione del danno ovvero che non subentri una causa di forza maggiore o caso fortuito - deriva da errata o scarsa manutenzione ovvero omessa custodia del manufatto posto sulla proprietà altrui da parte del beneficiario del diritto di servitù.

In tal caso, trova applicazione l’art. 1069 cod. civ. che pone unicamente a carico del titolare del manufatto l’onere di sostenere le spese volte al compimento di quelle “opere necessarie per conservare la servitù”, scegliendo tempi e modi che rechino “minore incomodo al proprietario del fondo servente”. Non è escluso, tuttavia, che le spese di manutenzione possano gravare anche a carico del proprietario del fondo servente quando “il manufatto e la sua manutenzione sono essenziali all’esplicarsi del diritto e quando la stessa manutenzione porti un vantaggio allo stesso proprietario onerato” (Cass. 11684/2000 e Cass. 24124/2020).

Ebbene, alla luce di quanto sopra, ne consegue che qualora l’omessa, scarsa o inidonea manutenzione del manufatto diventi fonte di danno per il proprietario del fondo servente, non tenuto ad alcun obbligo di custodia o manutenzione, il proprietario del manufatto potrà essere chiamato a risarcire i danni provocati, salvo che quel danno non sia conseguenza di caso fortuito o forza maggiore. A tal fine, si rammenta che la giurisprudenza unanime prevede in tali ipotesi un criterio di imputazione della responsabilità a carattere oggettivo che non si fonda su una presunzione di colpa, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, senza che rilevi la condotta ordinariamente diligente del custode (Cass. 25214/2014). La giurisprudenza unanime, dunque, non richiede al danneggiato alcuna altra prova ulteriore rispetto alla dimostrazione (i) del verificarsi dell’evento dannoso e (ii) dell’obbligo di custodia del bene in capo al danneggiante.

E si rammenta altresì che il termine “custodia” deve essere inteso quale “disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa” (Cass. 2422/2004), con la conseguenza che “l’obbligazione di provvedere alla manutenzione e all’esercizio di una cosa, destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti e a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di controllare e vigilare che la cosa non arrechi danni a terzi e implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione e all’esercizio, senza che a escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino (…) i singoli aventi diritto [all’utilizzo della cosa] ovvero gli eventuali accordi interni fra questi” (Cass. 5539/1997).

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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