Buoni fruttiferi postali e mancati rimborsi: i motivi del contenzioso
Le pronunce di Agcm e dei giudici: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Sono andata alle Poste per chiedere il pagamento di un buono che avevo fatto con mia madre, ma non mi hanno dato nulla perché hanno detto che è prescritto. Quando lo abbiamo comprato, però, abbiamo chiesto uno di quelli classici e pensavamo che durasse vent’anni. Non sono tanti soldi, ma vorrei capire se si possono recuperare.
A.F. da Pisa
Una delle modalità di risparmio più popolare fra gli italiani è storicamente l’acquisto di Buoni Fruttiferi (c.d. Bfp) offerti da Poste Italiane s.p.a. Ovvero di titoli che consentono la maturazione di interessi prestabiliti in ragione del tempo trascorso. Negli anni Ottanta ebbero una fortunatissima risonanza grazie ad alcune serie che, dopo un ventennio, hanno consentito la riscossione di importanti cifre. Per ogni stagione di riscossione, tuttavia, si sono alternate altrettante liti giudiziarie con Poste Italiane, la giurisprudenza è quindi ricca di decisioni che trattano le questioni legate ad una serie anziché ad un’altra. Ovviamente, il contrasto nasce sempre al momento della riscossione. In generale, la contestazione tipica mossa dai risparmiatori è quella di una liquidazione degli interessi minore rispetto alle attese. Negli ultimi periodi, invece, sono frequenti i casi in cui i consumatori lamentano il rigetto integrale della liquidazione del titolo da parte di Poste Italiane in quanto, secondo l’istituto, i Bfp sarebbero prescritti. È un tema che è stato già illustrato da questa rubrica e che periodicamente ritorna in voga: sembra utile, quindi, trattarlo nuovamente. Si parla delle serie c.d. “a termine”, ovvero quei titoli che maturano interessi per un predeterminato numero di anni (cinque, sette o dieci). In forza del Dm 19/12/2000, tuttavia, il diritto al rimborso di questi buoni è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dalla data di scadenza del termine di maturazione dell’investimento. Quindi, se ho acquistato un Bfp a termine, di durata 7 anni, nel 2000, maturerò interessi fino all’anno 2007 e dovrò richiedere il rimborso entro l’anno 2017. Il problema è che molti risparmiatori, al momento dell’acquisto del titolo, erano convinti di aver acquistato un buono di durata ventennale. Quindi, giunti alla scadenza del termine, si sono visti opporre una prescrizione da parte di Poste Italiane. La ragione di un tale fraintendimento – considerata la sua amplissima diffusione - è stata anche valutata da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, con provvedimento del 18/10/2022, ha sanzionato Poste Italiane s.p.a. qualificando come “pratica commerciale scorretta” la condotta da questa tenuta “in sede di collocamento dei buoni”, posto che avrebbe fornito ai risparmiatori “un’informazione carente e/o decettiva, in relazione alle date di scadenza e di prescrizione dei Bfp e alle relative conseguenze giuridiche, nonché nell’aver omesso di informare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione della scadenza del termine e del fatto che dopo il compimento dello stesso non sarebbe più stato possibile il rimborso né del capitale investito, né degli interessi maturati”. Si può dire, quindi, che qualora nel singolo caso si configuri una violazione dei doveri di Poste Italiane al momento dell’acquisto del titolo, il risparmiatore potrebbe rivolgersi ad un giudice per ottenere comunque la liquidazione del titolo. Tuttavia, sul punto si registra un forte contrasto giurisprudenziale tra quei giudici che ritengono prevalente il dovere di conoscenza (o conoscibilità) delle caratteristiche del Bfp da parte del risparmiatore, sul presupposto che le caratteristiche dell’investimento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quelli che, invece, riconoscono la prevalenza del diritto al rimborso del consumatore. In quest’ultimo senso, e sulla scorta dell’accertamento operato dall’Agcm, si registrano sempre più sentenze di merito favorevoli ai risparmiatori (da ultimo, nel 2024, Giudice di Pace di Cecina, Giudice di Pace di Montepulciano e Tribunale di Milano), decisioni che hanno riconosciuto il diritto dei consumatori di vedersi rimborsato il capitale ed il rendimento del Bfp indicato sul titolo cartaceo.
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