Non sempre è agevole la composizione stragiudiziale delle liti
Arbitrato, mediazione, small claims: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Quest’estate ho prenotato il noleggio di un’auto su un sito internet. Ho quindi pagato 300 euro, ma poi non mai preso l’auto perché ho perso il volo. Sul contratto c’è scritto che in questi casi mi viene applicata una penale pari al 30% della somma versata. Quindi avrei dovuto ricevere il rimborso di 200 euro. Il problema è che la società ha sede all’estero e già solo per una raccomandata ho speso 15 euro. Parlando con l’assistenza mi dicono sempre che mi restituiranno i soldi, ma ancora non ho visto nulla. Come difendersi?
Matteo A.
La composizione stragiudiziale di una controversia civile o commerciale, che riduce i contenziosi in tribunale, può avvenire con due strumenti principali: l'arbitrato e la mediazione. Questi due istituti, pur avendo alcuni aspetti in comune, si differenziano per modalità e regolamentazione. L'arbitrato è affidato a uno o più arbitri, scelti dalle parti o indicati dal tribunale competente nel luogo prescelto per la risoluzione della controversia. La mediazione, invece, regolata dalla legge n. 28/2010, è condotta da un mediatore iscritto in un apposito albo. Entrambi i procedimenti si concludono con un provvedimento che può essere reso esecutivo tramite omologazione del tribunale. La mediazione può essere volontaria, su invito del giudice, oppure obbligatoria per alcune materie specifiche. In questi casi la procedura diventa una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e l'assistenza di un avvocato è necessaria. Non ci sono limiti di valore per la mediazione, rendendola applicabile a qualsiasi controversia. A livello europeo, entrambe le forme di risoluzione sono riconosciute, con una maggiore enfasi sulla mediazione per le controversie civili e commerciali, come previsto dalla direttiva 52/2008/CE. Restano escluse alcune materie, come quelle fiscali, doganali, amministrative e i procedimenti contro lo Stato per atti o omissioni. La mediazione può essere avviata su richiesta delle parti, su ordine del giudice o quando previsto dalla normativa nazionale. Il procedimento segue le regole del Paese in cui viene presentata la richiesta, e il verbale finale diventa esecutivo nei rispettivi Paesi, previa omologazione del tribunale competente. Premesso ciò, nel caso di specie, entrambi i procedimenti alternativi alla risoluzione delle controversie potrebbero essere diseconomici per via dei costi di accesso ai quali sono sottoposti e al fatto che presuppongono un’adesione della controparte alla procedura. Un altro strumento più snello, pensato per le controversie tra consumatori e operatori professionali, è previsto dal regolamento CE n. 861/2007. Questa procedura, nota come "small claims", si applica alle liti fino a cinquemila euro e riguarda solo le parti appartenenti a paesi dell'Unione Europea, con l'esclusione della Danimarca. Le materie trattate includono il recupero crediti, rimborsi per prodotti difettosi o servizi non resi e risarcimenti per danni derivanti da incidenti. La richiesta per questa procedura può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato, utilizzando un modulo scritto nella lingua del Paese estero o in inglese. La domanda va presentata al tribunale competente, che generalmente è quello del convenuto, come previsto dal regolamento UE 2015/2012. Il tribunale contatterà la controparte, la quale avrà 30 giorni per rispondere. Dopo tale termine, il giudice potrà decidere entro altri 30 giorni, emettendo una sentenza riconosciuta in tutti i paesi dell’Unione Europea. La sentenza può essere impugnata solo se previsto dalla normativa dello Stato interessato, mentre un riesame può essere richiesto entro 30 giorni in caso di impossibilità per il convenuto di difendersi per cause di forza maggiore. Se accettato, il riesame comporta l'annullamento della sentenza. Inoltre, la sentenza non potrà essere eseguita in un altro Stato dell'Unione Europea se esiste già un provvedimento contrario tra le stesse parti e per lo stesso oggetto. Anche questo percorso, tuttavia, presenta delle complessità che potrebbero scoraggiare il consumatore. Probabilmente, quindi, la strada più economica e semplice potrebbe essere quella risoluzione delle controversie online dei consumatori. Dal 2013 il regolamento Ue n. 524/2013 ha introdotto una piattaforma online per la risoluzione alternativa delle controversie (Odr), gestita da organismi autorizzati, che estende la competenza a privacy, trasporti, telecomunicazioni, concorrenza, assicurazioni ed energia. Le spese, modeste, sono a carico della parte soccombente.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.