Cassa integrazione per caldo eccessivo, ecco come ottenerla
Stop ad alcune attività nelle ore più bollenti fino al 31 agosto. Diffuse le istruzioni dell’Inps a tutela dei lavoratori
Per limitare i disagi lavorativi che comporta la canicola estiva, è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione o assegno di integrazione salariale) per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Una possibilità sulla quale l’Inps è tornato a fare il punto nel messaggio 2736/2024, spiegando nel dettaglio come accedervi.
Vi sono due strade per poterla richiedere. La prima è che la sospensione/riduzione dell’attività sia stata disposta da un’ordinanza della pubblica autorità. È quello che è avvenuto in diverse regioni italiane, tra cui la Toscana, dove il provvedimento è arrivato lo scorso 11 luglio. Nella nostra regione, infatti, è stato proclamato lo stop alle attività che richiedono una particolare esposizione al sole (come quelle di cavatori, lavoratori edili ed agricoli) dalle 12.30 alle 16, fino al 31 agosto, nelle giornate in cui il fattore di rischio legato all’esposizione al sole tocca il bollino rosso. Le eccezioni riguardano gli interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità realizzati da amministrazioni pubbliche, concessionari di pubblico servizio ed appaltatori. In questi casi l’integrazione salariale può essere richiesta per le ore interessate dall’ordinanza invocando la causale "sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori".
Nella relazione tecnica della domanda sarà poi sufficiente indicare gli estremi della suddetta ordinanza. Anche in assenza di una pubblica ordinanza, se la temperatura, che sia atmosferica o percepita, raggiunge i 35 gradi, è possibile richiedere i trattamenti di integrazione salariale adducendo alla causale "evento meteo" per "temperature elevate". Per il settore agricolo va utilizzata la causale "avversità atmosferiche". L’integrazione salariale può quindi essere richiesta, in specifiche condizioni, anche in casi in cui l’asticella di mercurio non raggiunga tale soglia. L’Inps ne elenca alcuni, come la necessità di utilizzare abbigliamento antinfortunistico, dispositivi di protezione o macchinari che producono calore, o l’esposizione diretta alla luce del sole durante le lavorazioni, oppure l’umidità dell’aria.
Proprio per questo motivo è fondamentale che la relazione tecnica allegata alla domanda venga compilata descrivendo accuratamente, oltre all’evento meteo che ha portato alla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, anche la tipologia di lavori e le modalità del loro svolgimento. Tutte queste disposizioni valgono anche per le lavorazioni al chiuso, ma solo se non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per cause non imputabili al datore di lavoro. Non è però possibile presentare due domande di integrazione salariale per gli stessi lavoratori in periodi parzialmente o completamente sovrapponibili.
Pertanto, nel caso in cui si verificassero i requisiti per entrambe le causali, spiega l’Istituto, è possibile presentare una sola richiesta con la causale "eventi meteo" per "elevate temperature" che comprende anche gli orari di sospensione disposti dall’autorità locale. In questo caso, l’integrazione salariale per le mancate ore di lavoro nella fascia oraria interessata dallo stop istituzionale verrà riconosciuta indipendentemente dall’esito degli accertamenti che verranno effettuati dall’Inps per gli altri periodi. Entrambe le causali rientrano nella fattispecie degli Eone (eventi oggettivamente non evitabili) e ad esse si applicano le relative deroghe all’ordinaria disciplina della cassa integrazione.
Per goderne non è quindi necessaria un’anzianità di lavoro effettivo di 30 giorni. I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto dalle varie forme di integrazione salariale, e l’informativa sindacale non deve essere preventiva. Per le imprese edili e lapidee, inoltre, l’informativa è dovuta solo per la richiesta di proroga della sospensione/riduzione oltre le 13 settimane continuative.