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Cartella di pagamento

L’Agenzia delle Entrate richiede 15mila euro per tributi risalenti al 1993

di Annalisa Scura (avvocata)
L’Agenzia delle Entrate richiede 15mila euro per tributi risalenti al 1993

Molteplici le difese a disposizione: i consigli dell'avvocato

22 luglio 2024
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Ho recentemente ricevuto una intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a una presunta cartella di pagamento che risulta essermi stata notificata nel 2001 presso la mia vecchia residenza e che riguarderebbe tributi risalenti all’anno 1993. L’importo che mi viene richiesto in pagamento, comprensivo di interessi e sanzioni, supera i 15mila euro. Io vivo di una pensione minima e non posso pagare alcun debito, tanto più che ne ho notizia solo ora per la prima volta. Come posso difendermi?
Salvatore di Livorno


Le intimazioni di pagamento che vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Aer) possono essere equiparate all’atto di precetto: in altre parole, si tratta dell’ultimo atto col quale il creditore intima al debitore il pagamento spontaneo del debito contenuto nella cartella, preavvertendolo che in mancanza di pagamento sarà avviata l’azione esecutiva.

Non è raro ricevere le suddette intimazioni per cartelle che non sono mai state notificate o che sono state erroneamente notificate, ovvero che contengono il riferimento a tributi risalenti nel tempo. In questi casi, le difese che possono essere assunte dal consumatore sono molteplici e possono riguardare la regolarità formale dell’atto oppure il suo contenuto sostanziale.

Certamente il primo passo per avversare un’intimazione di pagamento che presenti requisiti di irregolarità/nullità/inesistenza della notificazione degli atti precedenti (cioè l’errata notificazione della cartella di pagamento) e/o che faccia riferimento a tributi prescritti o già pagati, è comunicare all’ente della riscossione le ragioni per le quali si ritiene che la somma pretesa in pagamento non sia dovuta, invitando l’Aer a far verificare all’ente creditore la correttezza del contenuto del tributo.

A tale scopo, la legge n. 228/2012, commi 537 e ss., prevede che il concessionario della riscossione debba “sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore... - da inoltrarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore sono stati interessati... da prescrizione o decadenza del diritto sotteso; da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; da un pagamento effettuato”. Ricevuta questa dichiarazione, il concessionario della riscossione deve trasmetterla all’ente impositore entro i 10 giorni successivi al fine di avere conferma delle ragioni del debitore. “Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore”, senza comunicazione da parte dell’ente impositore o del concessionario della riscossione, le somme indicate nella cartella di pagamento “sono annullate di diritto” e il debitore “è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

Dunque, nel caso del lettore del Tirreno, il contribuente dovrebbe preliminarmente inviare all’Aer la dichiarazione indicata nella citata legge 228/2012, ivi indicando che vi sono più ragioni a fondamento della prescrizione della pretesa di pagamento:

(a)il tributo richiesto in pagamento è risalente all’anno 1993 e ha ad oggetto tributi che si prescrivono in 3 oppure 5 anni e fino all’anno 2001 (data indicata come presunta notifica della cartella di pagamento) il contribuente non ha mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione;

(b)la cartella di pagamento risulta inesistente perché notificata nel 2001 in luogo in cui il contribuente non risultava neppure più residente (allegando il certificato storico di residenza);

(c)l’intimazione di pagamento ricevuta nel 2024 è il primo atto notificato al contribuente e che si riferisce a tributi del 1993, tributi che - anche se aventi termine ordinario di prescrizione della riscossione - sarebbero ormai definitivamente prescritti.

Fermo il ricorso a questa azione cosiddetta stragiudiziale di tutela del contribuente, rimane sempre salvo il diritto del presunto debitore di adire le vie di giustizia per la tutela dei propri diritti.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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