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La vedova può restare in casa pur esistendo anche un figlio erede

di Biagio Depresbíteris (avvocato)
La vedova può restare in casa pur esistendo anche un figlio erede

Il diritto di abitazione ex lege: i consigli dell'Avvicato

15 luglio 2024
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Ho un problema che mi angoscia molto, spero che mi possiate aiutare. Vivo nella casa del mio defunto marito da 23 anni ormai e sono rimasta vedova da poco. Dovete sapere che lui mi sposò in seconde nozze dopo aver visto naufragare il suo primo matrimonio dal quale, però, aveva avuto un figlio. Questo figlio io l’ho rivisto solo al funerale, dopo che aveva troncato qualsiasi rapporto col padre e con me da oltre un decennio, e la scorsa settimana mi ha fatto inviare dall’avvocato una lettera dove rivendica i suoi diritti sulla casa. Io so che questa è anche casa sua ora che il mio Ludovico è morto, ma non saprei proprio dove andare a vivere. Sono costretta ad abbandonare la nostra casa e, con essa, anche tutti i miei più bei ricordi?
Maria


Alla morte di uno dei coniugi il superstite vanta alcuni diritti di natura patrimoniale e non, sui beni caduti in successione. Per spiegarsi meglio, si può sostenere che il diritto di proprietà dei beni che compongono l’attivo dell’asse ereditario si devolve in capo agli eredi secondo le disposizioni che il de cuius ha lasciato nel proprio testamento o, in assenza, secondo le disposizioni di legge, in tutto o in parte. Volendo analizzare gli effetti di una successione senza testamento ove concorrono il coniuge superstite e un solo figlio, deve precisarsi, in primis, che entrambi questi soggetti sono considerati dall’ordinamento “legittimari”. Sono, invero, entrambi “persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o di altro diritto”. Ponendo per ipotesi e semplicità espositiva che l’asse ereditario sia qui composto unicamente dall’immobile ove vive la lettrice del Tirreno, quest’ultima ne diverrà proprietaria per la metà, mentre al figlio spetterà l’altra metà, secondo quanto disposto dall’art. 581 del Codice civile. In quanto contitolari dello stesso immobile, si può pensare che il diritto di abitazione venga anch’esso ripartito per legge in capo ad entrambi per la metà, tuttavia, il dispositivo dell’art. 540, comma 2, c.c., rubricato “Riserva a favore del coniuge” prevede che “Al coniuge, anche quando concorra con altri, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. Per “casa adibita a residenza familiare” si intende proprio l’immobile abitato in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Deve ritenersi quindi escluso il diritto di abitazione della casa-vacanze, ad esempio. Tale diritto, inoltre, non è riconosciuto al coniuge superstite che sia però separato dall’altro al momento della sua morte, in quanto il requisito della coabitazione era già venuto meno per effetto della separazione. Con la nota pronuncia n. 527 del 1988, la Suprema Corte di Cassazione aveva qualificato il diritto di uso e di abitazione del coniuge superstite nella casa adibita a residenza familiare come “legato ex lege” ricompreso nella quota di eredità a lui spettante. Recentemente, occorre sottolineare che la Cassazione è tornata ad esprimersi sulla questione con la sentenza del 09/02/2023, n. 4008, la cui massima recita quanto segue: “…la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare i diritti del coniuge sulla casa familiare, posto che tali diritti, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal relictum ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, il coniuge stesso, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, ha ancora il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali”. In conclusione, il vedovo che abita la casa familiare non dovrà traslocare alla morte dell’altro coniuge perché titolare di un diritto di abitazione ex lege, ma dovrà tenere in considerazione detto diritto al momento della ripartizione dei crediti e dei debiti con gli altri eredi.

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