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Lesione alla carriera

La quantificazione del danno nel caso di disservizi al telefono

di Giulia Orsatti (avvocata)
La quantificazione del danno nel caso di disservizi al telefono

I contratti di somministrazione: i consigli dell'avvocato

15 luglio 2024
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Buongiorno, mi chiamo Marianna, scrivo per quanto riguarda un problema sorto con una compagnia telefonica. L’anno scorso, per il mio studio, decidevo di stipulare un contratto di telefonia. Trascorso qualche mese, mi rendevo conto che la linea telefonica presentava delle intermittenze che mi impedivano anche di ricevere chiamate dai miei pazienti. Denunciavo l’accaduto al centro assistenza della società per risolvermi questo problema, in quanto mi impediva di lavorare e ricevere clienti. Dopo un sopralluogo dei tecnici per verificare lo stato dell’apparecchio, rilevavano un malfunzionamento dovuto a un cavo difettoso e lo sostituivano. Nonostante questo, il problema continuava a persistere; dopo qualche mese, non avendo la possibilità di ricevere le chiamate, ho perso i miei clienti e non ho potuto acquisirne altri. Posso chiedere il risarcimento del danno per lesione alla mia carriera?

Il cosiddetto contratto di telefonia è un contratto di somministrazione che consente agli utenti di accedere ai servizi di comunicazione, come traffico voce fisso e mobile e traffico dati, ormai divenuti nella società moderna dei veri e propri servizi essenziali. Con il contratto di somministrazione, ai sensi dell’art. 1559 del Codice civile, una parte si obbliga a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di beni o servizi, in cambio di un corrispettivo in denaro. Il mancato adempimento di una delle parti può determinare la risoluzione del contratto. L’utente è legittimato a richiedere la risoluzione quando il somministrante non rispetta le obbligazioni promesse, generando sfiducia nel somministrato. Secondo l’art. 1564 c.c., infatti, in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento è rilevante e mina la fiducia nei successivi adempimenti. L’utente può agire per sottrarsi agli obblighi contrattuali dimostrando che l’inadempimento del somministratore non è di scarsa importanza. In tal caso, il somministrante è obbligato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, a meno che non provi che l’inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. È necessario dimostrare rigorosamente il danno subìto, altrimenti la richiesta risarcitoria non sarà accolta.

Non sempre, tuttavia, la quantificazione del danno può essere determinata in maniera oggettiva. In questi casi, è possibile comunque rivolgersi all’autorità competente per ottenere una liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Se l’utente riesce a provare l’esistenza del danno può ottenere, quindi, una pronuncia di risoluzione del contratto e ricevere un risarcimento quantificato in maniera oggettiva o in via equitativa, ovvero basato sul prudente apprezzamento del giudice e sulla comparazione degli interessi delle parti. È inoltre importante sottolineare che, affinché il somministrato possa tutelarsi adeguatamente, è consigliabile documentare tutte le eventuali inadempienze del somministratore, raccogliendo prove scritte e testimonianze che possano dimostrare l’inadempimento contrattuale di controparte. In tal modo, il somministrato potrà presentare un quadro chiaro e dettagliato al giudice, facilitando così il riconoscimento del diritto al risarcimento e la sua quantificazione. Infine, la risoluzione del contratto di somministrazione e la richiesta di risarcimento del danno devono essere viste come strumenti per ristabilire l’equilibrio contrattuale e per garantire che le parti rispettino gli impegni presi. Questo principio è alla base della normativa vigente, che mira a proteggere i diritti delle parti coinvolte e a garantire un’esecuzione leale e corretta dei contratti stipulati.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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