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Difetti di conformità dei beni

L’auto è inutilizzabile per un difetto di fabbrica, scatti il rimborso spese

di Biagio Depresbíteris (avvocato)
L’auto è inutilizzabile per un difetto di fabbrica, scatti il rimborso spese

Campagna di richiamo per gli airbag: i consigli dell'avvocato

17 giugno 2024
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Nel 2019 ho acquistato un veicolo Citroën, modello C3, e di recente ho ricevuto una comunicazione dalla casa madre che mi informava dell’avvio di una campagna di richiamo di tutti i veicoli uguali al mio a causa di difetti dell’airbag che renderebbero il veicolo non sicuro in caso di incidente. Tuttavia, pur essendo trascorso quasi un anno, la Citroën non ha ancora riparato il mio veicolo e temo che, in caso di incidente, oltre al rischio per la mia incolumità, l’assicurazione non coprirebbe né i costi né i danni derivanti dall’airbag difettoso. Cosa posso fare?
M.M.


La campagna di richiamo dei veicoli Citroën - casa automobilistica del gruppo Stellantis - riguarda principalmente i modelli C3 e DS3 per gravi problemi al sistema di gonfiaggio degli airbag prodotti dalla società Takata: è stato rilevato, infatti, che le sostanze contenute nei dispositivi di gonfiaggio di questi airbag sono deteriorabili nel tempo, con conseguente rischio di rottura in caso di incidente e potenziale causa di lesioni gravi o morte di guidatore e passeggeri.

Questo problema non riguarda, però, solo Citroën, ma anche - sebbene in minor misura - altre case automobilistiche.

Per queste ragioni, la Citroën, al pari delle altre case automobilistiche coinvolte, ha avviato la campagna di richiamo dei veicoli che hanno in dotazione questi dispositivi di (non) sicurezza, invitando proprietari e possessori delle vetture di interrompere immediatamente la circolazione, in attesa che vengano comunicate ed effettuate le riparazioni necessarie da eseguirsi per il tramite di officine autorizzate.

Tuttavia, decorso quasi un anno dalla comunicazione della campagna di richiamo - a causa dell’elevato numero di veicoli interessati e/o della carenza dei pezzi di ricambio necessari e/o della carenza di manodopera specializzata nelle officine designate -, le riparazioni dei veicoli interessati avvengono sempre più raramente, con la conseguenza che i proprietari delle vetture coinvolte sono di fatto costretti a rinunciare all’utilizzo dei propri veicoli, o a sostenere spese per mezzi di trasporto sostitutivi e alternativi o, cosa ancora più grave, a circolare con veicoli non sicuri e non tutelati da assicurazione in caso di incidente stradale.

In questi casi, a protezione dei proprietari dei veicoli si rinvengono quelle norme generali e astratte che consentono a ciascuno di ottenere dalla casa automobilistica il ripristino più o meno immediato del veicolo viziato, così da recuperare la funzionalità e l’idoneità alla messa in circolazione del medesimo, oltre che ottenere il rimborso delle spese medio tempore sostenute per sopperire al mancato utilizzo della propria automobile (da giustificare mediante contratto di noleggio di un’altra automobile, biglietti dell’autobus, del treno, ricevute del taxi, ecc.) e l’eventuale risarcimento dei danni subiti a causa del mancato utilizzo del mezzo.

Gli art. 135 bis e ter del Codice del consumo, infatti, disciplinano i diritti del consumatore in caso di “difetti di conformità dei beni” di consumo (ivi comprese le automobili) e prevedono espressamente il “diritto al ripristino della conformità del bene” mediante riparazione o sostituzione da eseguirsi “(a) senza spese; (b) entro un congruo periodo di tempo; (c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene”.

A tanto si aggiunge il più generale diritto del compratore di ottenere il rimborso delle spese sostenute nel tempo intercorrente tra il momento in cui ha ricevuto il richiamo del proprio veicolo con invito a limitarne la circolazione e il momento in cui il medesimo veicolo viene ripristinato, specie allorché (i) tale periodo di tempo sia tutt’altro che “congruo”, come previsto dalla norma consumeristica sopra citata, e (i) il mancato utilizzo del veicolo abbia prodotto “notevoli inconvenienti per il consumatore”.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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