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Calcio: il caso

Allenatore “falloso”, vittoria a tavolino per il Pontassieve e mister squalificato: le motivazioni del giudice sportivo


	La sequenza dell'intervento
La sequenza dell'intervento

La partita di Promozione contro il Subbiano era finita 0-0. La decisione: «Grave violazione dei principi fondamentali del gioco del calcio»

26 settembre 2024
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PONTASSIEVE. La gara era finita 0-0 sul campo, ma ben presto quella partita tra Pontassieve e Marino Mercato Subbiano (Promozione, girone C) era diventata un caso fuori dai confini regionali per quanto successo in coda al primo tempo.

Cosa era successo

Ricordiamo: c’è un giocatore del Pontassieve lanciato verso la porta avversaria in contropiede sull’out di destra; l’occasione, dalle immagini rimbalzate dai canali social della squadra di casa, è ghiotta, ma il calciatore viene fermato con un fallo sulla trequarti. Da chi? Dall’allenatore della compagine aretina, Alessio Guidotti.

La decisione

Ebbene, a distanza di un paio di settimane dalla vicenda, è arrivata la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha decretato la vittoria a tavolino della squadra di casa per 3-0. Il giudice sportivo, si legge nella decisione delle scorse ore, «delibera di comminare alla società Marino Mercato Subbiano la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3», accogliendo il ricorso del Pontassieve.

Multe e squalifiche

Spiega nelle carte il giudice sportivo: «Durante un’azione d’attacco avversaria che vedeva il calciatore portare avanti il pallone da solo, il sig. Guidotti entra sul terreno di gioco correndo per circa 10 metri all’altezza della trequarti avversaria e si frappone tra il pallone e l’avversario sgambettandolo e facendolo cadere a terra». E ancora: «Questo giudice sportivo ha sanzionato il tesserato Alessio Guidotti per l’espulsione subita con una squalifica sino al 25 ottobre 2024 con la seguente motivazione: “A gioco in svolgimento, entrava indebitamente in campo con il chiaro intento di interferire con l'azione di un calciatore avversario e, nel riuscirvi, si rendeva colpevole di condotta gravemente antisportiva” e comminava altresì una ammenda di 250 euro al Marino Mercato Subbiano quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio tesserato».

Il giudice

Viene inoltre evidenziato: «Inequivocabile l’intervento volontario dell’allenatore ed eterodiretto a fermare la corsa del giocatore avversario, si deve ritenere che lo stesso allenatore abbia voluto sostituirsi e/o aggiungersi ai propri calciatori per preservare gli stessi da possibili conseguenze disciplinari e in ogni caso preservare il risultato in quel momento di pareggio. Con tale condotta si è alterato il naturale equilibrio in campo tra i soli competitori ammessi assumendo su di sé le conseguenze disciplinari dell’intervento compiuto, tanto che difatti è stato immediatamente e correttamente espulso dal campo dal direttore di gara, dando luogo ad una grave violazione dei principi fondamentali del gioco del calcio».

E ancora, si conclude: «Orbene, nel comportamento volontario tenuto dall’Allenatore in quelle circostanze e col risultato ancora in equilibrio, si ravvede quel tentativo, poi concretizzato, di alterare il regolare svolgimento della gara fuori dai canoni regolamentari e della lealtà sportiva. È doveroso, pertanto, intervenire adeguatamente per reprimere e prevenire tali situazioni anche riguardo ai loro effetti sulla regolarità della gara e non soltanto riguardo al comportamento disciplinarmente scorretto del tesserato, con gli ulteriori strumenti sanzionatori ed i rimedi previsti dal codice di Giustizia sportiva».

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