Il Tirreno

Prato

La sentenza

Prato, atterraggio disastroso allo Sporting: condanna confermata per un imprenditore toscano

di Stefano Taglione

	L'imprenditore accanto all'elicottero caduto
L'imprenditore accanto all'elicottero caduto

Cadde in elicottero sul campo del club di via Firenze. La Cassazione mette l’ultimo sigillo: «Non ci furono avarie»

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PRATO. L’8 giugno del 2014, quasi undici anni fa, si schiantò nel campo di calcio dello Sporting Club di via Firenze mentre era ai comandi del suo elicottero R44 Robinson. Per questo, nel gennaio scorso, l’imprenditore edile Alessandro Bettini, originario di Livorno ma da tempo residente a Prato, è stato condannato a un anno di reclusione per disastro aereo colposo. La sentenza è infatti passata in giudicato perché il sessantacinquenne, che aveva rifiutato la messa alla prova per i lavori di pubblica utilità ottenuta dal suo avvocato Luca Brachi, reputandosi completamente innocente e ritenendo di aver agito in questo modo a causa di un’improvvisa avaria al motore ha voluto ricorrere fino in Cassazione, con il ricorso che è però stato respinto.

La ricostruzione

Fortunatamente, a causa della manovra, nessuno è rimasto ferito e nel processo che si era aperto all’epoca dei fatti non si sono registrate costituzioni di parte civile. L’episodio all’epoca fece molto scalpore, un po’ perché un elicottero non cade tutti i giorni, un po’ perché si rischiò davvero la tragedia: una delle pale delle eliche finì nel parcheggio accanto e solo per caso non colpì una mamma che si trovava a passare in zona con i due figli. «Bettini, perfettamente lucido e cosciente – si legge negli atti, in cui viene riportata anche la sua negatività ai test alcolemico e psicotropo – ha riferito alla polizia di essere decollato da pochi minuti da Calenzano, dopo aver comunicato alla torre di controllo dell’aeroporto fiorentino di Peretola che prevedeva il tragitto da quel luogo a Marina di Massa, quindi mentre volava a bordo dell’elicottero targato “I-Lusg” (marca “Romeo 44” di colore giallo e nero) giunto nella perpendicolare del circolo (di cui era socio frequentatore, si legge sempre nella sentenza, ndr) ha notato che il quadro comandi del velivolo segnalava un’anomalia al motore. Quindi ha individuato nell’area verde del circolo quella da lui ritenuta più idonea per l’atterraggio di emergenza. In detta fase non è riuscito tuttavia a completare l’atterraggio e a evitare l'impatto. L’elicottero ha toccato con un’elica a terra e si è inclinato sul fianco destro, danneggiandosi irreparabilmente. Alcuni frammenti erano sparsi sul terreno circostante, un’elica è stata successivamente rinvenuta nel piazzale distante alcune centinaia di metri vicino a due auto, di cui una risultava verosimilmente danneggiata dall’impatto, mentre non erano stati riscontrati danni a persone».

La pronuncia

Il giudice del tribunale di Prato, «sulla scorta della consulenza del pm – riepiloga la Cassazione – aveva escluso che vi fosse stata un’avaria o un’anomalia al motore tale da causare un arresto improvviso o un calo delle prestazioni, risultando non comprensibile il motivo che aveva indotto Bettini ad abbassare le modalità di volo. Ha ritenuto che, se anche vi fosse stata un’avaria, non avesse comunque seguito le istruzioni del manuale. Richiamando la consulenza tecnica ha quindi ritenuto la condotta colposa sotto più aspetti: inadeguata in base al tipo di avaria dichiarata nel corso dell’interrogatorio; imprudente per la scelta del sito di atterraggio e per l’esecuzione della manovra che ha causato il contatto dell’elica del motore principale con il terreno; negligente per la condotta delle procedure non conformi a quanto previsto dal manuale relativo all’avaria indicata dal pilota, ritenendo quindi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione. Il giudice ha in sostanza ravvisato la volontà del Bettini di atterrare quel giorno in quel luogo, come comprovata dalla mancanza della comunicazione alla torre di controllo, dalle caratteristiche del volo basso, dal suo passaggio al circolo del tennis la mattina, dalla rotta che evidenziava la sua precisa volontà di sorvolare il luogo teatro degli eventi e dal fatto che l’imputato avesse già chiesto più volte di atterrare al circolo».

La conferma

La Cassazione ha dunque confermato la sentenza della corte d’appello di Firenze, risalente al giugno dell’anno scorso, che a sua volta si era allineata alla pronuncia di primo grado dell’aprile del 2018, respingendo allo stesso tempo il ricorso della difesa «sulla non offensività del fatto», rimasta ad avviso di quest’ultima «solo potenziale». «Nella specie, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, correttamente la corte territoriale – concludono i giudici – ha ritenuto che il fatto integri il disastro aviatorio colposo e ciò in ragione delle caratteristiche concrete della fattispecie in cui vi è stata una concreta messa in pericolo del bene protetto, tenuto conto del luogo, dell'orario e del numero delle persone presenti che solo per una fortunata congiuntura non sono state coinvolte nell’incidente». Per questo Bettini è stato condannato a un anno di reclusione (con pena sospesa) per disastro aereo colposo.

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