Pisa, annullata l'ordinanza anti alcol in piazza della Pera. I motivi: nessuna emergenza, locali discriminati e nessuna urgenza
Il provvedimento del sindaco vietava la vendita per asporto di bevande alcoliche ma è stato sconfessato dal Tar
PISA. Annullata l’ordinanza per piazza Gambacorti (piazza la Pera). Lo ha stabilito il Tar della Toscana, sezione quarta, accogliendo il ricorso di un commerciante della zona. Il provvedimento, firmato dal sindaco Michele Conti, imponeva di consumare bevande alcoliche soltanto dentro i locali o ai loro tavolini esterni. Per fare un esempio, vietato acquistare lattine di birra al supermercato e berle seduti su una panchina della piazza.
Una prima ordinanza era stata emessa lo scorso agosto, con divieto valido tra le 18 e le 24. Quella successiva, di novembre, aveva modificato l’orario (dalle 21 alle 24). L’attuale provvedimento sarebbe scaduto il prossimo 9 febbraio.
Una decisione presa sulla base dei rilievi della municipale
Quella decisione era stata presa in base a quanto «constatato dalla polizia municipale» per la quale le situazioni critiche sono «determinate da soggetti in stato di alterazione alcolica i quali sono soliti approvvigionarsi, per l’immediato consumo, di bevande alcoliche a prezzi contenuti presso i locali commerciali presenti in zona. Esercizi che rimangono aperti fino a tarda notte, venendo così a costituire una costante fonte di rifornimento».
L’esercente, difeso dagli avvocati Cristina Polimeno e Martina Bianchi, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza considerato che «avrebbe subìto una contrazione degli introiti». Tra i motivi alla base del ricorso «l’eccesso di potere» in quanto «non sussisterebbe né il requisito della “contingibilità” né dell’urgenza» e la «sproporzione della misura» non essendo stato dimostrato «che, per evitare la (ipotetica) situazione di degrado, sia necessario disporre il solo divieto dell’asporto, peraltro a partire dalle ore 21». E poi «la disparità di trattamento» in quanto «dal provvedimento impugnato non risulterebbe comprensibile per quale motivo consumare bevande presso lounge bar, ristoranti, pizzerie, enoteche (tutte attività presenti in piazza Gambacorti) debba comportare un diverso impatto sociale rispetto a un’attività di bar».
Perché l'ordinanza del sindaco è stata annullata
Il ricorso è stato accolto, come si legge nella sentenza del Tar, anzitutto perché è stato «utilizzato uno strumento eccezionale, in assenza dell’avvenuta dimostrazione circa l’esistenza degli effettivi presupposti». Per il Tar «l’istruttoria dell’amministrazione non ha dimostrato l’esistenza» dei presupposti «indispensabili» della «contingibilità e urgenza». L’amministrazione «ha inteso disciplinare una situazione di presunto degrado di una determinata area, senza peraltro aver addotto elementi e circostanze idonee a giustificare» un «trattamento differente nei confronti di piazza Gambacorti rispetto ad altre zone». L’ordinanza «è carente dell’indicazione degli specifici eventi e circostanze che avrebbero determinato l’insorgere di una situazione di emergenza». Altro aspetto sottolineato nella sentenza è quello «dell’effetto di incidere solo su una parte degli esercizi commerciali dell’area (gli esercizi che vendono bevande da asporto) e ciò senza alcuna dimostrazione che la causa della situazione di degrado sia da ricondurre esclusivamente a detta modalità di vendita, i cui effetti peraltro potrebbero essere facilmente elusi acquistando le bevande alcoliche in un’area limitrofa».
La soddisfazione delle avvocate
Le avvocate Polimeno e Bianchi esprimono soddisfazione per la pronuncia del Tar, «che ha riconosciuto – dicono – l’assenza dei presupposti straordinari necessari a giustificare questo tipo di ordinanza, e soprattutto ha sottolineato come l’atto adottato dal Comune aveva l’effetto di incidere in maniera ingiusta solo su una parte degli esercizi commerciali, senza la necessaria dimostrazione che il degrado si possa in qualche modo collegare alla vendita da asporto».