Marmo, è “guerra” contro le gare: ecco le aziende che sono già in campo e i motivi
Tre ordinanze del Tar spiegano che 17 imprese si sono rivolte al tribunale civile per il riconoscimento di diritto perpetuo: che cosa significa
CARRARA. Il 2042 sembra lontano, ma le imprese del lapideo, sedute su una miniera di oro bianco come ribadito dall’osservatorio del marmo (con qualche eccezione ovviamente, ma diverse decine di esse hanno redditività che le normali aziende si sognano), hanno lo spettro delle gare, e quindi di poter perdere a favore di altri investitori il loro bene. Un timore legittimo, e c’è anche da dire che sempre come riportato dall’osservatorio, la percentuale di diminuzione di produzione, scesa ai minimi nel 2023, non è corrispondente alla diminuzione di forza lavoro: la forza lavoro è scesa assai meno, e questo è un dato che oggettivamente va riconosciuto agli imprenditori.
I motivi
Le aziende proprietarie di beni estimati sono in attesa di quello che dirà la Cassazione, se confermerà o meno che qui a Carrara, unico caso in provincia, si possa parlare di cave private (a Massa, dove pure “regnava” la stessa Maria Teresa Cybo Malaspina, non esistono, almeno per ora). Chi ha agri marmiferi comunali, in massa (con la m minuscola questa volta) si è rivolta ai giudici Tar per vedersi riconosciuto il diritto di livello perpetuo, e quindi bypassare le gare. Livello perpetuo non vuol dire non pagare canoni, vuol dire che a meno di gravissime inadempienze, la concessione non è caducabile e non può andare a gara. Il Tar, con tre distinte ordinanze su altretteanti ricorsi, ci aiuta a fare un “censimento” di chi ad oggi ha chiesto il riconoscimento di quel livello perpetuo.
I ricorsi
I ricorsi sono stati presentati da Confindustria Livorno Massa Carrara, Cmv Marmi, Società Apuana Marmi – Sam, Fantiscritti Marmi, Guglielmo Vennai, Escavazione Marmi Campanili, Escavazione Marmi Fossaficola, Cooperativa Cavatori Canalgrande, Bettogli Marmi, Gmc, Calacata Crestola, Cave Amministrazione, Tonini Cave Fantiscritti, Marmi Carrara Lorano, Marmi Carrara Gioia, Marmi Carrara Canalgrande, Omya, Escavazione Polvaccio, Escavazione Marmi Canalbianco Alto, Escavazione Marmi Venati, Nuovi Pregiati Apuani, Marmi Pregiati Apuani, Escavazione Marmi Lorano II, Marbo, Poggio Silvestro Marmi, Escavazione Marmi Tecchione, Cremomarmi, Caro & Colombi, Lino Salis (avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi); Successori Adolfo Corsi Carrara (avvocati Riccardo Diamanti, Ferdinando Genovesi, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi); Monte Maggiore (Cristiana Carcelli); F.B. Cave (Cristiana Carcelli). I ricorsi, tutti del 2020, quindi precedenti all’elezione della giunta Arrighi (del giugno 2022), sono contro Comune di Carrara (avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino) e Regione Toscana (avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino), in realtà sono per l’annullamento del regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara approvato il 2 luglio 2020, e con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento del Regolamento degli Agri Marmiferi riapprovato il 27 aprile 2022.
Il Tar
Il punto, ricorda il Tar, è che «con l’atto introduttivo la Confindustria e le singole società ricorrenti rivendicano la titolarità, in capo alle società medesime, di un “diritto di livello” su alcune cave, cioè di un diritto reale perpetuo di godimento, assimilabile all’enfiteusi, che deriverebbe loro in forza di contratti di livello provenienti dalla legislazione anteriore all’Unità d’Italia; in via di estrema sintesi, rivendicano l’illegittimità della L.R. n. 35/2015 e degli atti regolamentari del Comune di Carrara ove interpretati nel senso di comportare una estinzione ope legis del rivendicato diritto reale». E che saremmo di fronte a «un’espropriazione senza indennizzo».
Le società
In sede di discussione è emerso che già 17 società hanno fatto causa civile: Società Apuana Marmi Sam; Fantiscritti Marmi; Guglielmo Vennai; Escavazione Marmi Campanili; Escavazione Marmi Fossaficola; Escavazione Marmi Tecchione; Cremomarmi; Caro & Colombi; Successori Adolfo Corsi Carrara; Bettogli Marmi; Tonini Cave Fantiscritti; Marmi Carrara Lorano; Marmi Carrara Gioia; Marmi Carrara Canalgrande; Omya; Escavazione Polvaccio; Nuovi Pregiati Apuani. E, commenta il Tar, «naturalmente, le altre società ben potrebbero ulteriormente avviare il processo civile, trattandosi di un (preteso) diritto perpetuo, come tale in ipotesi (e ove esistente) non certo prescritto». Le società ricorrenti hanno chiesto di posporre il giudizio amministrativo a quello del tribunale civile; il Comune e la Regione «si opponevano alla richiesta, e chiedevano l’immediata decisione della causa, in considerazione della circostanza che non tutti i ricorrenti avevano proposto la domanda in sede civile, e (quanto all’ente civico) accampando “un necessario bilanciamento di interessi pubblici ad una sollecita definizione del giudizio per ovvie e scontate ragioni di certezza nei rapporti giuridici”». Ma le ordinanze ribadiscono che «la questione dell’esistenza del suddetto diritto di livello è pregiudiziale rispetto alla decisione della domanda di annullamento degli atti comunali proposta innanzi al Tar». E «non può deporre in senso contrario la circostanza che solo una parte dei ricorrenti abbia introdotto la causa ordinaria». Insomma, tutto sospeso al Tar, anche sul regolamento, in vista della decisione sul diritto di livello perpetuo del tribunale civile.