Il Tirreno

In aula

Bancarotta, la Cassazione condanna Domenico Del Carlo

La sede della Erre Erre, società mista fra Cermec e Delca, dichiarata fallita nel 2011
La sede della Erre Erre, società mista fra Cermec e Delca, dichiarata fallita nel 2011

Confermati tre anni e sei mesi per strascichi del caso Erre Erre

18 febbraio 2024
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MASSA-CARRARA. La Cassazione ha messo la parola fine su uno dei capitoli residui dell’intricata vicenda Erre Erre, la società mista fra la Delca di Vicopisano, di Domenico Del Carlo, e il Cermec, la società dei rifiuti con soci i Comuni di Massa e Carrara. Una vicenda del passato (Erre Erre fu dichiarata fallita nel 2011, era nata per produrre bricchettaggio ma rimase aperta pochi mesi, nel luglio 2011 vi si sviluppò un grande incendio); nel filone principale, di recente c’erano stati una serie di proscioglimenti. Ma questa volta, Domenico Del Carlo, 64 anni, è incappato in una condanna definitiva a 3 anni e sei mesi. Tecnicamente, l’imprenditore originario della Lucchesia, aveva presentato ricorso contro una sentenza della Corte di appello di Genova del febbraio 2023. I giudici ricostruiscono che il Tribunale di Massa il 30 ottobre 2018, aveva condannato Del Carlo alla pena di 4 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta «per avere distratto - nella sua carica di amministratore unico della Delca e di amministratore delegato della ErreErre s.p.a. - la somma di 178.403 euro mediante pagamento alla Delca di un credito derivante da fatture emesse dalla stessa Delca nei confronti di ErreErre, credito in precedenza ceduto da Delca a Ifitalia s.p.a. (cessione accettata da ErreErre e "mai rilevata contabilmente"), ma senza che il credito della Delca venisse diminuito dell'importo effettivamente versato (capo 1C)». Con lo stesso provvedimento, si ricorda, Del Carlo era stato prosciolto da altri capi di imputazione perché il fatto non sussiste oppure perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Eccoci a Genova, dove la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante della cosiddetta continuazione fallimentare «(attesa la natura di reato a condotta eventualmente plurima della bancarotta fraudolenta patrimoniale), ha ridotto la pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione e, nella misura corrispondente, la durata delle pene accessorie, confermando nel resto le precedenti statuizioni, compresa la mancata applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, anche alla luce dei precedenti penali specifici». Inoltre, si aggiunge, «All'esito del giudizio di merito, Del Carlo è stato ritenuto responsabile del pagamento da parte di Erre Erre di 306.403 euro (compiuto in relazione alle fatture n. 165, n. 17 e n. 80) in adempimento di un credito verso la Delca spa, che quest'ultima aveva ceduto, nel 2005, alla società di factoring Ifitalia spa e che, dunque, la società debitrice avrebbe comunque dovuto pagare ex art. 1264 codice civile al nuovo creditore, il quale aveva presentato istanza, poi non accolta, di ammissione al passivo».
Le motivazioni
La Cassazione aggiunge che «Ai fini dell'affermazione di responsabilità sono stati valorizzati: la lettera del 31 maggio 2010, con cui Erre Erre s.p.a. aveva comunicato a Ifitalia e Delca i tempi di pagamento delle fatture; il conto mastro del 2010 recante le annotazioni relative alle tre fatture menzionate, nonché, a riscontro, le ricevuta di un bonifico, la copia della matrice di un assegno circolare emesso in data coincidente con quella dell'annotazione sul libro; due assegni circolari di pagamento alla Delca». Non solo: «Quanto al pericolo di lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, la sentenza di appello ha posto in luce che lo stato di futuro dissesto era individuabile già nel secondo semestre del 2009, pur non essendo già emerso finanziariamente; e che, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario un nesso causale tra i fatti distrattivi e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività».
La difesa
Contro la sentenza d’appello, Del Carlo ha proposto ricorso in Cassazione (avvocato Tullio Padovani), con tre distinti motivi. Fra l’altro, a detta della difesa, la Corte di appello «sarebbe incorsa in un travisamento della prova in relazione al fatto che, con il contratto di factoring, non fossero stati ceduti tutti i crediti della Delca nei confronti di ErreErre». E «Lo stesso Pubblico ministero avrebbe prodotto varie fatture emesse dalla Delca nei confronti di ErreErre mai cedute a Ifitalia. Dunque, la ErreErre avrebbe effettuato pagamenti a Delca non riferibili alle fatture in contestazione».
La lettera
La Cassazione fa notare che il 12 dicembre 2023 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avvocato Adriano Martini, quale rappresentate e procuratore speciale della costituita parte civile Cermec spa, con la quale è stata prodotta copia della sentenza n. 55352/2018 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Roberto Vaira e da Luciano Bertoneri avverso la sentenza di secondo grado che li aveva condannati per dichiarazione fraudolenta. In detta pronuncia, infatti, si riporterebbe la circostanza che «per anni, Delca spa (e, per essa, Domenico Del Carlo) aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per valersene come mezzi di finanziamento attraverso lo strumento dell'anticipo bancario; fatture che, in quel procedimento, erano state emesse dalla Cermec s.p.a., che negli anni le aveva registrate nei propri libri fiscali, utilizzandole per la proprie dichiarazioni. Tale vicenda sarebbe rilevante anche per il presente procedimento»: i due rappresentanti delle società Delca e Cermec, Del Carlo e Vaira «erano amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della nuova società».
Ricorso respinto
In definitiva, secondo la Cassazione il ricorso deve essere respinto. «La sentenza impugnata, incrociando i dati contenuti nel conto mastro con la data riportata dagli assegni, ha ritenuto, in maniera del tutto logica, che i pagamenti realizzati mediante la consegna dei titoli di credito dovessero essere riferibili ai crediti già ceduti». Del Carlo è condannato al pagamento delle spese processuali; quanto al regolamento delle spese sostenute dalla parte civile Cermec spa, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente anche rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti. Spese da liquidarsi nella misura di 5.000 euro.


 

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