La Cassazione: l’usucapione sugli agri marmiferi non c’è
La Suprema Corte respinge il ricorso di una ditta contro Canalgrande e Sam: «L’area del diritto di livello rientra nel patrimonio indisponibile del Comune»
CARRARA
«La Corte Costituzionale, decidendo sulla legittimità costituzionale della Legge regionale Toscana n.104 del 1995 ha escluso che l'articolo 64 del Regio decreto 1443 del 1927 (la legge mineraria, ndr) possa qualificarsi come norma recettizia nell'ordinamento delle leggi estensi ed ha definitivamente sancito la riconducibilità degli agri marmiferi al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara, affermando che la legislazione preunitaria era stata mantenuta solo in via transitoria fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali»: proprio così, “definitivamente sancito” (a Massa non c’è ancora un regolamento comunale, e doveva essere fatto nel 1928, ma questo è un altro discorso; a Carrara fu fatto nel 1994 anziché nel 1928...). A scrivere la frase che abbiamo riportato sopra non sono i Grig o Legambiente, ma è la Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiamata a dirimere e quindi dire l’ultima parola sulla controversia tra la ditta Attuoni Giorgio e C. da una parte, e Coop Canalgrande e Sam dall’altra, in merito a un mappale in Belgia. In primo grado, nel 2001, il tribunale di Massa aveva dato ragione alla ditta Attuoni, sostenendo che aveva diritto all’usucapione di quel mappale, anche in nome dei beni estimati (trattando in sostanza quel mappale come se fosse una proprietà privata); poi la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza, rilevando tra l’altro che «l'usucapione del diritto di livello (riconducibile al diritto di enfiteusi) era incompatibile con il diritto di Sam, alla luce della nuova regolamentazione in materia di agri marmiferi: Sam srl aveva infatti ottenuto in concessione dal Comune di Carrara il diritto di estrazione su alcuni mappali, tra cui il mappale 75 e dunque era l'unica legittimata ad esercitare il diritto di livello, dato il carattere esclusivo della concessione; non poteva dunque riconoscersi l'usucapione del diritto di livello sul mappale in questione, rientrando la relativa area nel patrimonio indisponibile comunale».
Insomma, un ulteriore passaggio in cui la Corte di Cassazione insiste sul carattere di patrimonio indisponibile del Comune delle nostre cave . E che, sembra di capire, è un punto a favore del Comune nella controversia più complessiva sui beni estimati avviata con il giudizio in primo grado da alcune aziende (che, come Attuoni, hanno avuto una sentenza favorevole: pronosticare che per tutti vada come per la Attuoni, ovviamente, è impossibile, sulla vicenda pesa una questione alla Consulta).
Comunque, nel caso specifico, la Suprema Corte ribadisce: «La nuova normativa, regionale e comunale, sugli agri marmiferi, mirando al perseguimento di finalità di ordine pubblico in ordine allo sfruttamento di detti beni, è dunque imperniata su schemi tali da garantire la difesa del patrimonio comunale attraverso una maggiore tutela dell'ambiente e del territorio, sì da evitare abusi da parte dei privati e da ciò deriva la non assoggettabilità ad usucapione del cosiddetto diritto di livello, in relazione ad un bene riconducibile al patrimonio indisponibile del Comune e 1'incompatibilità di detto diritto di livello (diritto reale di godimento riconducibile all'enfiteusi) con il diritto di concessione amministrativa di estrazione in favore di Sam, posto che il rapporto concessorio costituisce il titolo di attribuzione di diritti (di carattere necessariamente temporaneo) a privati su beni del patrimonio indisponibile». Insomma, concessioni necessariamente temporanee, dice la Cassazione.—
M.B.