Firenze, rumori condominiali da stress: condannata a risarcire la vicina di casa
Ignorata la disposizione cautelare di coprire il pavimento con la moquette o dei tappeti
SESTO FIORENTINO. Rumori che inquinano la vita. E che possono tradursi in lesioni al punto da far certificare un danno biologico da stress ansiogeno per quello scandire quotidiano e anche notturno di molestie sotto forma di decibel snervanti. Non è un modo dire che per quella situazione è stata sviluppata una malattia con un danno permanente del 4 per cento.
Lo scenario è quello di un condominio, luogo simbolo di potenziali deflagrazioni tra vicini. Al secondo piano abita la “vittima”, una 45enne, delle incursioni acustiche che arrivano dall’ambiente soprastante.
In una causa che dura dal 2019 e nel corso della quale con i primi pronunciamenti cautelari era stato imposto alla residente del piano di sopra di sistemare tappeti e moquette morbide e spesse per attutire i rumori, arriva ora la sentenza del tribunale, che condanna la proprietaria rumorosa a risarcire con oltre 10mila euro la vicina del piano di sotto.
Un fronte giornaliero che la donna ha vissuto come un tormento dando il via alla citazione a giudizio e affidandosi a professionisti per dimostrare quanto fosse inaccettabile quella situazione e quanto incidesse sulla sua serenità.
Il giudice Liliana Anselmo le ha dato ragione.
La consulenza disposta dal tribunale ha accertato che il rumore da calpestio superava il limite di 63 decibel perché era pari a 80 decibel, quindi molto superiore al tetto fissato dalla legge.
I rilievi fonometrici del giudizio cautelare «avevano rilevato rumori di calpestio e da caduta oggetti superiori ai limiti consentiti per legge e quindi di per sé intollerabili, specie se si considera che le misurazioni sono state eseguite anche di notte, per cui le immissioni si connotano come intense e frequenti».
Nell’istruttoria è emerso che la donna “rumorosa” «non ha adempiuto all’obbligo di evitare le immissioni di rumore avendo tenuto un comportamento omissivo consistito nell’imprecisa, non accurata disposizione dei tappeti sulla superficie calpestabile del proprio appartamento con le modalità indicate sia dal ctu che dal giudice della cautela. Può concludersi che tali immissioni sono divenute “intollerabili” e che hanno causato l’evento di danno lamentato».
Il rimando al danno è sottolineato nella parte in cui la legge vieta tutti i rumori “superiori alla normale tollerabilità”. È una norma che costituisce una pietra angolare perché individua l’equilibrio tra il diritto del singolo a non subire interferenze nell’esercizio dei propri diritti soggettivi e le regole di pacifica convivenza e solidarietà sociale. Che nel condominio di Sesto Fiorentino non ci sono state.
Un inquinamento acustico che si è trasformato in un danno biologico avvelenando la vita della donna.
La diagnosi è quella di “Disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti, in comorbilità ad elementi ansioso-depressivi in assetto personologico connotato da tratti di rigidità”.
Il consulente scrive che la donna «appare ancora in balìa della situazione di conflitto innescatasi con la vicenda dell’inquinamento acustico, tanto da sentirsi in buona misura prigioniera di tali sentimenti. Nel quadro ansioso il nucleo centrale è rappresentato dalla ruminazione ideativa legata alla sofferenza ed al battersi per un diritto che essa vede leso, dalle alterazioni del ritmo sonno veglia e da un atteggiamento di fondo verso la vita improntato a pessimismo e a preoccupazione per il futuro».
È il negare il diritto al riposo e alla tranquillità che ha provocato un danno psicofisico da dovere risarcirel
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