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Prestazione d’opera e appalto: le differenze e i punti in comune

Prestazione d’opera e appalto: le differenze e i punti in comune

Ristrutturazione edilizia contestata: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Ho chiesto a un muratore conosciuto tramite amici e che ha un’attività edile, di ristrutturarmi un bilocale che ho acquistato per affittarlo d’estate. Quando ha finito, gli ho pagato il saldo che dovevo. Siccome l’appartamento è a Follonica e io vivo a Pistoia, sono andato a vederlo tanti mesi dopo e ho scoperto una serie di cose che non vanno. Io mi sono subito lamentato, ma non c’è stato niente da fare.
F.

Quando decidiamo di affidare a terzi la realizzazione di un’opera o un’attività, per ragioni di tempo o di capacità, possiamo scegliere tra due principali forme contrattuali: l’appalto e la prestazione d’opera. Sebbene vi siano punti in comune, queste figure giuridiche si differenziano per natura, caratteristiche e responsabilità delle parti. L’appalto prevede che una parte, l’appaltatore, assuma il compito di eseguire un’opera o un servizio con organizzazione di mezzi propri e gestione del rischio a suo carico, dietro un corrispettivo. L’appaltatore fornisce non solo la manodopera, ma spesso anche i materiali necessari, i cui costi sono successivamente addebitati al committente. In quanto contratto fiduciario, l’appalto non consente il subappalto senza autorizzazione del committente, e ogni eventuale modifica al progetto iniziale richiede il suo consenso. Il committente ha diritto a verificare l’esecuzione dell’opera in ogni momento (art. 1662 c.c.) e, qualora essa non rispetti i termini contrattuali, può richiedere la regolarizzazione a spese dell’appaltatore, chiedere una riduzione del prezzo o, nei casi di grave difformità o inidoneità all’uso, risolvere il contratto e ottenere il risarcimento del danno (art. 1668 c.c.). Se durante l’esecuzione emergono difficoltà impreviste, come problemi geologici o idrici, oppure un aumento dei costi superiore a un decimo rispetto al preventivo, l’appaltatore ha diritto a chiedere un equo adeguamento del prezzo. Alla consegna dell’opera, il committente può esaminarla e segnalare eventuali difetti. In mancanza di un controllo esplicito, l’opera si intende accettata, anche in presenza di difetti evidenti. L’appaltatore garantisce l’opera esente da vizi per un periodo di due anni dalla consegna, ma il committente deve denunciare i difetti entro sessanta giorni dalla scoperta. Per edifici o opere immobili, il termine di garanzia si estende a dieci anni, con un’azione da intraprendere entro un anno dalla scoperta del vizio (art. 1669 c.c.). Prima dell’accettazione, il rischio di deterioramento o perimento dell’opera è a carico dell’appaltatore. Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve corrispondere all’appaltatore il compenso per quanto già eseguito e rimborsare le spese sostenute fino a quel momento.

Nel contratto di prestazione d’opera, disciplinato nel libro del Lavoro del Codice civile, il prestatore d’opera non è sottoposto a subordinazione rispetto al committente e agisce prevalentemente come una persona fisica senza l’organizzazione imprenditoriale tipica dell’appalto. L’accettazione dell’opera, in questo caso, può avvenire anche tacitamente, e il committente ha un anno di tempo per denunciare eventuali difetti, con un’azione legale da intentare entro otto giorni dalla scoperta. Per quanto riguarda le modalità di recesso e le richieste di regolarizzazione in caso di difformità, si applicano regole simili a quelle previste per l’appalto. Un caso particolare è rappresentato dalla prestazione d’opera intellettuale, che richiede l’iscrizione a un ordine professionale per consentire al prestatore di richiedere il compenso, come nel caso di avvocati, architetti o ingegneri. In questo ambito, il contratto è generalmente considerato un’obbligazione di mezzi, salvo che il risultato non sia insito nella natura della prestazione, come accade per il progetto di costruzione di un edificio. A carico del committente restano, comunque, le spese e gli acconti necessari per lo svolgimento dell’opera. In definitiva, appalto e prestazione d’opera sono strumenti contrattuali flessibili e adattabili a diverse esigenze, ma richiedono attenzione nella loro scelta e gestione, per evitare incomprensioni o controversie tra le parti coinvolte.

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