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Spese tra gli eredi

La rinuncia all’eredità libera da debiti e oneri comprese spese funebri

La rinuncia all’eredità libera da debiti e oneri comprese spese funebri

Cosa prevede il codice civile: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Gentile redazione, vi scrivo per avere maggiori spiegazioni su una situazione accadutami qualche anno fa. Alla morte di mio padre, io e mia sorella rimanevamo le uniche eredi. Premesso che io non sono mai andata d’accordo con lui, alla sua morte io rifiutavo di accettare l’eredità e ufficializzavo la mia volontà con una mia dichiarazione depositata in Tribunale dove si era aperta la successione e nello stesso tempo ne davo comunicazione a mia sorella con lettera raccomandata a/r. Nonostante questo mia sorella mi chiedeva la somma di € 2.000 a titolo della quota versata per il funerale di mio padre. Io, basita da questa richiesta, mi rifiutavo di corrisponderle la somma. Ho fatto bene?
Martina

Ai sensi dell’articolo 459 del codice civile, l’acquisto dell’eredità da parte del chiamato avviene in modo definitivo solo con l’accettazione che, si precisa, ha effetto retroattivo, ovvero risale al momento dell’apertura della successione. Con l’accettazione, come previsto dall’articolo 470 del codice civile, il chiamato subentra nell’asse ereditario del defunto, acquisendone diritti e obbligazioni.

Tuttavia, la delazione, ossia la chiamata all’eredità, costituisce un presupposto ma non determina da sola la qualità di erede. L’accettazione comporta anche la responsabilità per i debiti e gli oneri ereditari, inclusi i costi per le onoranze funebri del de cuius, a meno che l’erede non rinunci. In caso di accettazione, infatti, l’erede si assume anche i pesi ereditari, cioè i debiti e le spese correlate alla successione.

L’articolo 752 del codice civile disciplina la ripartizione dei debiti e degli oneri tra gli eredi, stabilendo che i coeredi sono tenuti a contribuire al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari proporzionalmente alle proprie quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore.

Le spese per le onoranze funebri del de cuius rientrano tra i pesi ereditari e vanno ripartite tra gli eredi in base alla rispettiva quota.

Le onoranze funebri costituiscono un onere derivante direttamente dall’apertura della successione e, insieme agli altri debiti del defunto, formano il passivo ereditario.

La giurisprudenza di merito ha fornito indicazioni importanti su come ripartire tali spese tra gli eredi. Ad esempio, la Cassazione, nella sentenza n. 1994 del 2 febbraio 2013, ha affermato che l’erede che anticipa le spese per le onoranze funebri ha diritto al rimborso dagli altri coeredi, a meno che le spese non siano considerate eccessive o incongrue e non siano state sostenute contro la loro volontà. La sentenza sottolinea che, sebbene il mancato dissenso da parte di un coerede possa implicare consenso, non giustifica comunque il rimborso di spese sproporzionate. In caso di controversia sulla congruità delle spese funebri, spetta al giudice di merito valutare e quantificare le somme da rimborsare a chi le ha anticipate. Il giudice, infatti, può determinare un importo equo per il rimborso, basandosi sulla prassi e sui criteri di congruità, evitando che uno dei coeredi sostenga spese eccessive a carico degli altri. Questo principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui uno dei coeredi abbia sostenuto da solo tutte le spese e richieda successivamente il rimborso.

Quando un erede rinuncia all’eredità, depositando una dichiarazione di rinuncia presso il tribunale che ha disposto l’apertura della successione, perde definitivamente la qualità di erede e non è tenuto a partecipare alla ripartizione dei debiti e degli oneri ereditari. La rinuncia, una volta depositata e formalizzata, libera quindi l’erede dalle responsabilità connesse all’eredità, tra cui le spese per le onoranze funebri, a meno che non vi sia stato un impegno preventivo e personale del rinunciante.

In assenza di accettazione o rinuncia da parte di un chiamato all’eredità, egli mantiene il diritto di accettare o rifiutare l’eredità fino alla prescrizione del termine di accettazione, che è di dieci anni dall’apertura della successione. Tale periodo consente al chiamato di valutare la situazione patrimoniale del de cuius e di decidere se accettare l’eredità pura e semplice, accettarla con beneficio d’inventario per limitare la responsabilità ai soli beni ereditari o rinunciarvi del tutto, liberandosi così da eventuali debiti e pesi connessi all’asse ereditario.

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