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Morte assistita, la Toscana ha detto sì: cosa cambia con la nuova legge, i sette punti chiave – Le Faq

di Maria Meini

	Suicidio assistito: la Toscana ha approvato la legge 
Suicidio assistito: la Toscana ha approvato la legge 

Quali sono gli ambiti della legge regionale approvata nel pomeriggio di martedì 11 febbraio? Ecco cosa c’è da sapere

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Quella che ha approvato nel pomeriggio di martedì 11 febbraio la Regione Toscana è la prima legge regionale in materia di fine vita. O “morte medicalmente assistita”. Ma quali sono gli ambiti della legge regionale? Ecco le sette cose da sapere.

1 – La legge regionale è una legge procedurale che supplisce all’assenza del Parlamento, per uniformare tempi e modalità a cui il Servizio sanitario pubblico, nazionale/regionale deve attenersi, dopo che sono stati accertati i 4 requisiti necessari per poter accedere al suicidio assistito.

2 – Norme nazionali su trattamenti sanitari e fine vita. Il tema del fine vita è “regolato” da due leggi nazionali: la legge 219/2017 stabilisce che un malato «può scegliere il rifiuto delle terapie o l’interruzione previa sedazione profonda»; oppure se ha le condizioni previste dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale «accedere all’aiuto alla morte volontaria». Il 14 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 219 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat). La legge n. 219 è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La legge stabilisce che una persona deve dare il proprio “consenso libero e informato” ad ogni trattamento sanitario che la riguardi. In altre parole nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà.

3 – La Corte costituzionale è intervenuta sul caso del DJ Fabo, con la sentenza 242/2019, dichiarando l’incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del Codice penale. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato la “non punibilità” di chi, con le modalità previste dagli art. 1 e 2 della legge 219 del 2017 agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che corrisponde ai 4 requisiti.

4 – Dal 28 novembre 2019, le persone malate, in possesso delle condizioni indicate dalla sentenza 242/2019 della Consulta, possono accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito. Questo perché le sentenze della Corte costituzionale sono direttamente applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come previsto dalla Costituzione italiana.

5 – Sono 4 i requisiti per accedere al suicidio assistito, stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale. La persona che ne fa richiesta deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili; deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, e queste condizioni e le modalità di esecuzione devono essere state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

6 – Seconda sentenza della Corte Costituzionale: la n. 135/2024 del 18 luglio 2024. Dopo il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese (associazione Coscioni) per l’aiuto fornito a Massimiliano, un malato di sclerosi multipla che ha scelto il suicidio assistito, la Corte è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale del requisito del “trattamento di sostegno vitale”. Con la sentenza n. 135/2024, la Corte pur affermando la legittimità del requisito di “trattamento di sostegno vitale” ne ha dato una più ampia interpretazione.

7 – Uniformare le procedure. La Corte costituzionale non entra nel merito delle procedure amministrative da seguire dopo che il sistema sanitario pubblico ha accertato l’esistenza dei 4 requisiti. La legge regionale vuole quindi uniformare per tutti la procedura: fissare i tempi entro i quali i comitati etici delle Asl devono dare risposta al richiedente; se l’Asl si oppone alla richiesta, in che tempi e modi la persona può presentare ricorso; se i farmaci del fine vita devono essere forniti dall’Asl o pagati dal privato. E se sono farmaci ospedalieri in modo può procurarseli.  l

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