Ottomila euro in bolletta dopo la sostituzione del contatore guasto
Contenzioso col fornitore di energia: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Per la mia attività ho stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica. Qualche mese fa, a causa di un malfunzionamento del contatore, la società fornitrice ha sostituito il contatore e gli operatori hanno rilevato l’ultima lettura. Dunque, la prima bolletta che mi arriva in seguito alla sostituzione del contatore è di 8.000 euro! Io sbalordita chiamo immediatamente il servizio clienti e chiedo di annullare la stessa perché: 1) era impossibile che io avessi consumato tutta quella corrente; 2) perché non potevo pagarla. Pensandoci bene, il contatore era rotto quando hanno emesso l’ultima fattura e quindi decido di non pagarla e scrivo un reclamo. Dopo qualche tempo mi arriva una messa in mora della società e mi staccano la corrente. Chiaramente a causa della mancanza della corrente ho dovuto buttare la merce. Posso chiedere il risarcimento dei danni che mi hanno provocato?
Beatrice da Pistoia
Il contratto di somministrazione, disciplinato dall’articolo 1559 del Codice Civile, è definito come “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose”. Questo tipo di contratto è particolarmente rilevante nel settore della fornitura di energia elettrica, dove emergono obblighi specifici sia per il somministrante sia per l’utente. Tra questi, l’utente è tenuto a vigilare e custodire il contatore di proprietà del somministrante. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un inadempimento contrattuale che, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, comporta l’obbligo di risarcire il danno salvo che l’inadempiente provi che il mancato adempimento sia stato causato da circostanze estranee alla sua sfera di controllo. La giurisprudenza, in applicazione del principio della vicinanza della prova, ha chiarito che in caso di somministrazione di energia spetta all’utente dimostrare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica e producendo elementi che attestino consumi anomali rispetto a quelli registrati nelle bollette precedenti. D’altro canto, è onere del gestore provare che lo strumento di misurazione sia funzionante, come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 297 del 9 gennaio 2020. Qualora l’utente riesca a dimostrare il malfunzionamento del contatore e subisca comunque l’interruzione della fornitura, il gestore deve fornire la prova che l’interruzione non sia dipesa da proprie responsabilità. L’interruzione della fornitura può avere conseguenze gravi, soprattutto per le attività commerciali, causando danni concreti e attuali, qualificabili come danno emergente. Tali pregiudizi possono comportare la perdita di prodotti o la mancata realizzazione di utili, con un impatto diretto sull’attività economica. In questi casi, l’utente può agire per il risarcimento del danno subìto, anche in relazione alla perdita di chance, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15385 del 13 luglio 2011, secondo cui il risarcimento per lucro cessante o perdita di chance richiede la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l’esistenza di un danno economicamente valutabile. Di conseguenza, la società somministratrice che non adotti misure adeguate a garantire la continuità della fornitura può essere ritenuta responsabile e obbligata a risarcire i danni subiti dall’utente.
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