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Le società cooperative

Come farsi liquidare dalla banca cooperativa le quote di un defunto

Come farsi liquidare dalla banca cooperativa le quote di un defunto

Il caso in cui può scattare il diniego: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbíteris

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Ho ricevuto una e-mail dalla mia banca con cui mi dicevano che non mi avrebbero liquidato le quote di mia madre. Lei infatti era socia della cooperativa ma io no. È regolare?
Giuseppe

La normativa che regola le società cooperative stabilisce che la morte di un socio rappresenta una delle cause di scioglimento del rapporto sociale, insieme al recesso e all’esclusione. Questo evento comporta per gli eredi del socio defunto il diritto di subentrare nella posizione del de cuius o, in alternativa, di ottenere la liquidazione della partecipazione, come previsto dall’art. 2535 del Codice Civile. Generalmente, lo statuto sociale prevede clausole specifiche per regolamentare le modalità di rimborso delle quote o azioni, i criteri per la determinazione del loro valore e le tempistiche di pagamento. In alcuni casi, può essere attribuita alla banca una discrezionalità nel posticipare la liquidazione, nei limiti imposti dalla normativa della Banca d’Italia. Per quanto riguarda le banche cooperative, il legislatore, con riferimento all’art. 28, comma 2-ter del Testo Unico Bancario, consente che il rimborso delle quote o delle azioni agli eredi possa essere soggetto a limitazioni, anche in deroga a norme di legge, se ciò è necessario a garantire la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In sostanza, se l’esborso economico affrontato dalla banca per liquidare le azioni del socio defunto, al momento della richiesta, ha come conseguenza quella di far diminuire il patrimonio della stessa sotto determinati limiti previsti dalla Banca d’Italia, allora l’istanza può essere giustamente rigettata. La banca, tuttavia, non può negare per sempre la liquidazione delle azioni, ma solo quando tale operazione compromette la stabilità dell’istituto nei termini predetti. Quindi, nel caso in cui un erede non socio richieda la liquidazione delle quote alla banca cooperativa e questa venga negata dal consiglio di amministrazione in assenza delle predette ragioni, l’erede ha diritto di impugnare la delibera assembleare di diniego. Gli istituti bancari, inoltre, devono attenersi a procedure rigorose nella comunicazione e nella motivazione delle decisioni assembleari. Tale comunicazione deve avvenire in forma ufficiale, tramite delibera motivata e formalmente notificata. Una comunicazione informale o priva di adeguate motivazioni sarebbe considerata illegittima. Sebbene il Codice Civile non imponga esplicitamente l’obbligo di motivare il diniego della liquidazione, non esiste alcuna disposizione che attribuisca al consiglio di amministrazione il potere di negare in toto il diritto soggettivo degli eredi alla liquidazione. Qualsiasi decisione che leda un diritto soggettivo deve essere formalmente comunicata e accompagnata da motivazioni adeguate, restando comunque impugnabile nei termini di legge. Nessuna disposizione statutaria può derogare a questi principi.

In conclusione, il consiglio di amministrazione, di fronte a una richiesta di liquidazione della partecipazione del socio defunto, deve adottare una deliberazione motivata, potendo giustificare un rifiuto solo in presenza di un comprovato rischio per la stabilità dell’istituto bancario.

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