Maltempo
Pensione anticipata per le madri, come ottenerla a 63 anni: le regole e i requisiti
Lo prevede la legge a favore delle lavoratrici con figli alle quali si applica unicamente il sistema contributivo
Per le donne con figli prossime al pensionamento con il sistema puramente contributivo si prospetta una scelta piuttosto complicata tra due opzioni. La prima è quella di anticipare l’età di pensionamento di quattro mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di dodici mesi. La seconda è andare in pensione con le tempistiche ordinarie, ma con un aumento della pensione.
L’articolo 1, comma 40, della legge 335/1995 prevede infatti che le lavoratrici madri a cui si applica unicamente il sistema contributivo di calcolo della pensione possano godere di un anticipo dell’età anagrafica pensionabile di quattro mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di dodici mesi. Questo vuol dire poter richiedere una pensione contributiva di vecchiaia con un’età che può scendere fino a 66 anni (invece di 67), a patto che si sia maturato un importo dell’assegno pensionistico di almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale (cioè 801,62 euro al mese nel 2024).
Oppure poter optare per la pensione anticipata con un minimo 63 anni di età (invece di 64) e almeno 20 anni di anzianità contributiva, ma solo se si è maturato un assegno mensile di almeno 3 volte l’assegno sociale per le donne senza figli (1.603,23 euro), 2,8 volte tale importo per le donne con un figlio (1.496,35 euro) o 2,6 volte l’assegno sociale per quante hanno due o più figli (1.389,46 euro). Questo beneficio può essere utilizzato solo da coloro che hanno iniziato a versare i contributi dal 1996 in poi, oppure da quante optano per il pensionamento puramente contributivo pur avendo versato dei contributi anche prima di tale anno, o anche per chi sceglie il computo della pensione nella Gestione Separata.
Nel caso di una pensionanda che dovrebbe applicare il calcolo misto, però, non sempre è possibile esercitare l’opzione per il calcolo contributivo. Per poterlo fare è infatti necessario avere meno di 18 anni di anzianità contributiva antecedenti al 1996, ma anche aver versato almeno 15 anni di contributi, di cui almeno cinque dopo il 1995. Per queste donne però non sarà possibile richiedere la pensione anticipata contributiva, ma solo quella di vecchiaia. Solitamente, passare dal calcolo misto a quello contributivo non è conveniente, ma non è sempre detto. Potrebbe essere il caso di donne che ad inizio carriera percepivano stipendi più alti di quelli che percepiscono a fine vita lavorativa, ragion per cui la quota retributiva della pensione (legata all’ultimo stipendio percepito prima del pensionamento) non sarebbe particolarmente elevata. Per poter optare per il computo pensionistico con la gestione separata è invece necessario, oltre a rispettare i requisiti di cui sopra, anche aver versato in tale gestione almeno un mese di contributi. In questo caso però la pensionanda ha la possibilità di fruire della pensione anticipata contributiva.
Le madri lavoratrici che decidono di non utilizzare l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio possono invece guadagnarne nell’importo mensile della pensione. A quante decidessero di attendere l’età anagrafica regolarmente prevista per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata contributiva verrebbe infatti aumentato il coefficiente di anzianità al momento del pensionamento, che viene moltiplicato per la somma dei contributi versati per determinare il valore dell’assegno della pensione. Il coefficiente di quante scelgono di attendere viene infatti calcolato aumentando l’età di pensionamento di un anno per le donne con uno o due figli (68 anni per la pensione di vecchiaia, 65 per quella anticipata), e di due anni per quelle con tre o più figli (69 anni per la pensione di vecchiaia o 66 per quella anticipata). Non è invece contemplata tra le prestazioni anticipabili in base al numero di figli la pensione anticipata ordinaria, rivolta alle donne con 41 anni e 10 mesi di contributi versati. In questo caso non è previsto un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione, ragion per cui non si può applicare questo anticipo.